Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi

Il testo disciplina le sanzioni in caso di commercializzazione di prodotti in assenza di autorizzazione o di mancato rispetto delle condizioni di autorizzazione, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da 516 a 5.160 euro.
Tali sanzioni sono estese anche agli utilizzatori professionali e industriali che impieghino un prodotto non autorizzato o usino lo stesso in modo non conforme all’autorizzazione.
Sono previste, inoltre, sanzioni minori, pecuniarie e non detentive, per la messa a disposizione sul mercato italiano, in assenza di autorizzazione, di un biocida per il quale è prevista l'autorizzazione semplificata o nel caso in cui venga commercializzato un prodotto autorizzato in un altro Stato membro e identico a un prodotto autorizzato in Italia, in assenza della prescritta licenza di commercio parallelo. Ulteriori sanzioni sono previste per la sperimentazione o realizzazione di test a scopo di ricerca e sviluppo che interessino biocidi non autorizzati o principi attivi non approvati, senza detenere o redigere la documentazione prevista, o che determinino dispersione nell'ambiente degli stessi, nonché per l'inottemperanza alla richiesta di informazioni o documenti dell'autorità competente. Il decreto entrerà in vigore il 14/12/2021"

Consulta
Decreto legislativo 02/11/2021, n. 179
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi.

  • Condividi
  • Stampa
  • Condividi via email

Data di pubblicazione: 3 dicembre 2021, ultimo aggiornamento 27 dicembre 2021