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Nella circolare ai prefetti diffusa ieri dal Viminale, riferita al dpcm del 22 marzo, viene chiarita un’ulteriore eccezione al divieto di spostamento dal comune in cui ci si trova. Oltre ai movimenti consentiti per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute, restano infatti autorizzati i movimenti “che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere”.

Il ministero dell’Interno cita due esempi. Nel caso in cui il cittadino vada a fare la spesa in un punto vendita ubicato in un altro comune ma più vicino o più accessibile alla propria abitazione, e lo spostamento per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale. Si ricorda inoltre alla popolazione che le restrizioni sociali introdotte dal dpcm del 22 marzo sono efficaci fino al 3 aprile. Quelle contenute nel dpcm dell’11 marzo e nell’ordinanza del ministero della Salute, con scadenza fissata il 25 marzo, sono state prorogate fino al 3 aprile. 

Leggi la circolare del 23 marzo del ministero dell'Interno 

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Data di pubblicazione: 25 marzo 2020, ultimo aggiornamento 25 marzo 2020