Stelle dell'Unione Europea con all'interno scritta Brexit

Il Parlamento Europeo, il 29 gennaio 2020 a Bruxelles, ha approvato l'Accordo su Brexit concordato dal governo britannico e dalla Commissione Europea. Era l'ultimo passaggio formale necessario per completare la prima fase dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea: l'accordo era già stato approvato dal parlamento britannico e dalle altre istituzioni europee coinvolte, Commissione e Consiglio.

Con la ratifica e l'entrata in vigore dell'accordo di recesso, durante il periodo di transizione, che inizierà il 1° febbraio 2020 fino al 31 dicembre 2020, il diritto Ue in materia di libera circolazione e di coordinamento della sicurezza sociale continuerà ad applicarsi ai cittadini italiani nel Regno Unito e ai britannici.

Durante il periodo di transizione, il governo britannico e la Commissione europea dovranno negoziare le loro relazioni future, soprattutto in termini di commercio e sicurezza sociale.

 

Assistenza sanitaria

In relazione al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale fino al 31 dicembre 2020 per l'accesso alle cure continuano ad essere applicate, agli assistiti britannici in Italia e agli assistiti italiani in UK, le attuali norme di sicurezza sociale fra Stati europei. Allo stesso modo, fino al 31 dicembre 2020, la Direttiva 2011/24/UE in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera continua ad essere applicata agli assistiti britannici in Italia e agli assistiti italiani in UK.

Riconoscimento delle qualifiche professionali

Gli articoli 27-29 dell'Accordo di recesso disciplinano il riconoscimento delle qualifiche professionali fino al termine del periodo di transizione. In particolare, al periodo in questione al Regno Unito si continuerà ad applicare la vigente legislazione UE, con particolare riferimento alla libertà di stabilimento ai sensi del titolo III della direttiva 2005/36/CE relativamente a tutti i regimi di riconoscimento ivi previsti, ai casi previsti dall'art. 3 (3) e al riconoscimento in base alla Tessera professionale europea (art. 4 quinquies della direttiva).

Durante il periodo di transizione, pertanto, sia nel caso di qualifiche professionali conseguite in Italia sia nel caso di qualifiche professionali conseguite nel Regno Unito, le decisioni di riconoscimento di dette qualifiche continueranno a produrre effetti, rispettivamente, nel Regno Unito e in Italia qualora il riconoscimento sia avvenuto sulla base delle norme sopra indicate.

Poiché il Regno Unito per tutta la durata del periodo di transizione rimane uno Stato membro dell'UE a tutti gli effetti, alle domande di riconoscimento in Italia delle qualifiche professionali conseguite nel Regno Unito presentate prima della fine del periodo di transizione e alle relative decisioni, si continueranno ad applicare le previsioni della direttiva 2005/36/CE.

Per lo stesso motivo, con riferimento alle richieste di rilascio di attestati di conformità e good standing ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in Italia nel Regno Unito, si informa che le istanze presentate nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione godranno delle già richiamate disposizioni della direttiva 2005/36/CE.


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Data di pubblicazione: 31 gennaio 2020, ultimo aggiornamento 4 febbraio 2020