persone in camice al computer

Anche quest’anno, come previsto dalla Legge 376/2000 e dal DM attuativo 24 ottobre 2006, i farmacisti, a partire dal 1° gennaio 2019, hanno l'obbligo di trasmettere in modalità elettronica, i dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping, utilizzati nelle preparazioni estemporanee.

La trasmissione deve avvenire esclusivamente da una casella PEC (Posta Elettronica Certificata) alla casella PEC del Ministero della salute ril.doping@postacert.sanita.it.

I questionari trasmessi da caselle non PEC non saranno presi in considerazione.

Il termine previsto per l’invio dei dati è il 31 gennaio 2019.

Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle:


  • quantità di alcool etilico utilizzate, ai sensi del decreto 19 maggio 2005 citato in premessa
  • quantità di mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa e quantità dei principi attivi di cui alla classe S9 - Corticosteroidi, utilizzate per le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale e orofaringeo, ai sensi del DM 3 febbraio 2006.

Per inserire i dati compila il modulo on line.

Consulta:

Consulta le notizie di Antidoping

Vai all' archivio completo delle notizie


Consulta l'area tematica: Antidoping

  • Condividi
  • Stampa
  • Condividi via email

Data di pubblicazione: 27 dicembre 2018, ultimo aggiornamento 2 gennaio 2019