immagine di una persona che guarda alcuni prodotti fitosanitari

Il Ministero della salute indica le modalità di rinnovo e di modifica delle autorizzazioni dei prodotti biocidi appartenenti al PT 14 rodenticidi.

Rinnovo delle autorizzazioni:

Le Società che hanno presentato richiesta di rinnovo dei suddetti prodotti sono tenute a perfezionare la domanda presentata fornendo le informazioni integrative necessarie per il completamento dell’iter di valutazione volto al rinnovo delle autorizzazioni stesse. Per adempiere a questo compito le Società titolari di autorizzazioni riceveranno attraverso il registro R4BP3 una comunicazione apposita da parte di ECHA e/o da parte dello Stato membro di Riferimento (nel caso di autorizzazioni di mutuo riconoscimento) o dello Stato membro in cui sia presente un’autorizzazione nazionale indipendente, secondo le modalità stabilite nel documento predisposto da ECHA a questo fine, che si unisce in allegato.

Per quanto riguarda le istanze di rinnovo rivolte all’autorità italiana, le Società titolari dell’autorizzazione dovranno fornire, in aggiunta ai documenti previsti dalla nota d’orientamento comunitario, prova del pagamento della tariffa prevista, entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta da parte della scrivente amministrazione.

In caso di mancato pagamento, la domanda di rinnovo si intenderà decaduta e pertanto i prodotti biocidi non potranno essere messi a disposizione del consumatore (sullo scaffale) dopo il 31 dicembre 2017; il relativo uso è consentito per 180 gg decorrenti dal 31 dicembre 2017.

I suddetti termini si applicano anche a quei prodotti che pur avendo richiesto il rinnovo in altro Paese europeo non hanno presentato domanda o completato la procedura di rinnovo nel nostro territorio.

Detta tempistica sarà riportata nei decreti di non-rinnovo che saranno emanati nel corso del 2017.

Per i prodotti copia la documentazione da presentare è limitata all’attestazione del pagamento della tariffa ed SPC.

Rinnovo e modifiche: 

Le autorizzazioni per le quali è stata presentata richiesta di modifica maggiore (MAC) per la variazione della concentrazione del principio attivo e che non abbiano ancora ottenuto autorizzazione, saranno valutate tenendo conto delle condizioni di rinnovo ed il decreto autorizzativo ne conterrà le disposizioni relative.

Le confezioni di detti prodotti con la precedente composizione (pre MAC) non potranno più essere messe a disposizione del consumatore (sullo scaffale) a partire dal 1° marzo 2018; le confezioni pre MAC per   professional use e trained professional potranno essere utilizzate fino al 1° settembre 2018.

Le società in sede di rinnovo potranno presentare un SPC riportante sia le condizioni di rinnovo che la rinuncia al general public ed il decreto di rinnovo conterrà entrambe le condizioni.

Le confezioni di detti prodotti comprendenti anche il general public  non potranno più essere messe a disposizione del consumatore (sullo scaffale) a partire dal 1° marzo 2018 ed il relativo uso sarà consentito fico al 1 settembre 2018.

In sede di rinnovo e/o modifica delle autorizzazioni dei prodotti descritti in premessa, i relativi stampati dovranno essere in conformità al IX ATP.

In considerazione della tempistica entro la quale dovranno essere rilasciati i provvedimenti di rinnovo e/o modifica delle autorizzazioni di cui trattasi, in fase di valutazione delle istanze, l’ufficio competente richiederà ai titolari di caricare sul registro R4BP3 una proposta di PAR (Product Assessment Report).

Per approfondire consulta il comunicato del 7 febbraio 2017.

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Data di pubblicazione: 10 febbraio 2017, ultimo aggiornamento 10 febbraio 2017