particolare delle mani di un medico che mostra alcuni tipi di pillole

Con il Regolamento (UE) 2016/1443 sono state aggiunte all’elenco dei precursori di droghe di categoria 1 (allegato I del regolamento (CE) n.273/2004 e allegato del regolamento (CE) n.111/2005) quattro sostanze e loro sali :

  1. (1R, 2S)-(-)-Cloroefedrina;
  2. (1S, 2R)-(+)-Cloroefedrina;
  3. (1S, 2S)-(+)-Cloropseudoefedrina;
  4. (1R, 2R)-(-)-Cloropseudoefedrina.

L’utilizzo a qualsiasi titolo di queste sostanze è subordinato al rilascio di licenza (Decreto Presidente della Repubblica 309/90, art. 70).

Con il termine "precursori di droghe" si intendono alcune sostanze chimiche, attualmente 30, normalmente utilizzate in numerosi processi industriali e farmaceutici e commercializzate in modo del tutto lecito anche in quantitativi rilevanti, ma che possono avere una funzione cruciale nella produzione, fabbricazione e preparazione illecita di droghe d’abuso, sia di origine naturale che di sintesi o di semisintesi.

La normativa suddivide i precursori attualmente posti sotto controllo in quattro categorie, in base al differente grado di importanza e di sostituibilità nel processo di fabbricazione illecita di droghe.

Le sostanze Cloroefedrina e Cloropseudoefedrina e i loro sali, ora inseriti dal Regolamento UE nella categoria 1, sono differenti dalle sostanze Efedrina cloridrato e Pseudoefedrina cloridrato, già incluse nella categoria 1 dei precursori di droghe quali sali di Efedrina e Pseudoefedrina.

Consulta nella sezione Precursori di droghe la tabella: Categoria 1 precursori

Per approfondire:

  • Condividi
  • Stampa
  • Condividi via email

Data di pubblicazione: 6 ottobre 2016, ultimo aggiornamento 6 ottobre 2016