
Con l’Accordo 14 aprile 2016, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n.219, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativo alla "Revisione e aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008, relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue", sono stati rivisti sia i principi e i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue sia le tariffe di rimborso per le attività di promozione del dono e dell’attività di raccolta (se prevista dagli assetti organizzativi regionali) svolte dalle medesime.
In particolare, tenendo conto anche delle modifiche degli assetti organizzativi regionali conseguenti alle intervenute disposizioni normative, si è rimodulato lo schema tipo di convenzione con lo scopo di rendere più omogenee le modalità di stipula delle convenzioni sul territorio e di valorizzare il coinvolgimento delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari nel raggiungimento degli obiettivi della rete trasfusionale in termini di programmazione, autosufficienza, sicurezza e qualità.
Le tariffe di rimborso previste, uniformi e onnicomprensive su tutto il territorio nazionale, derivate dalle rilevazioni effettuate con relativa standardizzazione, sono distinte per attività associative e attività di raccolta.
Dopo il recepimento da parte delle Regioni, le nuove convenzioni dovranno essere sottoscritte ed entrare in vigore entro e non oltre il 1° gennaio 2017.
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