immagine di alcuni prodotti fitosanitari

Il Ministero fornisce ulteriori chiarimenti riguardo l'applicazione del Regolamento 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Il Regolamento è una revisione ed un aggiornamento del sistema di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici, basato sulle direttive sulle sostanze pericolose e sui preparati pericolosi.

Il Regolamento si riferisce a tutte le sostanze chimiche e le miscele, anche ai biocidi e gli antiparassitari, che dovevano essere riclassificati e rietichettati secondo i nuovi criteri: le sostanze entro il 1° dicembre 2010 e le miscele entro il 1° giugno 2015. 


Il Ministero ha fornito già alcuni chiarimenti riguardo l'etichettatura dei fitosanitari con il Comunicato del 23 aprile 2015, fornisce ora ulteriori istruzioni alla luce delle osservazioni pervenute da parte delle titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari.

In particolare, si precisa che:

  • in merito alla frase da riportare in etichetta, rispetto alla dicitura fino ad oggi utilizzata:  “Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del …… e modificata ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall’articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal ……”  occorre eliminare dal testo dell’etichetta esclusivamente i riferimenti all’adeguamento al CLP e cioè la frase “modificata ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall’articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal ……”.

    Tale modifica si rende necessaria tenuto conto che, in molte etichette trasmesse nel periodo  finora intercorso, la frase in questione è stata resa ancora più ampia e di difficile interpretazione con inserimento di ulteriori rimandi all’articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012 in riferimento a modifiche amministrative intervenute in tale periodo
     
  • per quanto riguarda le variazioni amministrative che non prevedono decretazione, la dicitura da inserire in etichetta rimane invariata: “Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del …… e modificata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal ……”
     
  • le etichette che riportano le seguenti frasi:
    • “Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del …… e modificata ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall’articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal ……”
    • “Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ……”

      restano valide fino al loro completo smaltimento.

Si ribadisce che al momento dell’inserimento delle stesse sulla banca dati, ai fini del controllo, verrà pubblicata una nota per spiegare la difformità temporanea tra le etichette che saranno pubblicate e quelle attualmente in commercio.

Ne consegue che la presenza nel testo dell’etichetta delle seguenti frasi:

  • “Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del …… e modificata ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall’articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal ……”
  • “Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ……”

non costituisce alcuna violazione e pertanto non è sanzionabile.

Resta inteso che le Imprese sono tenute per ogni successiva richiesta di modifica amministrativa ad inserire nuovamente la frase “Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del …… e modificata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal ……” ed in caso di un adeguamento al Regolamento 396/2005 di riportare la frase: “Etichetta adeguata ai sensi del D.D. emesso in data ……”.

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Data di pubblicazione: 23 giugno 2015, ultimo aggiornamento 2 luglio 2015