Farmacista che prende un medicinale dal cassetto

L'Associazione Feder-Anziani ha chiesto lo scorso 2 aprile al Ministero della Salute chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle disposizioni - in materia di farmaci equivalenti - contenute nell'art. 15, comma 11-bis, del Decreto Legge 95/2012 (convertito in Legge n. 135/2012 e ss.mm.ii.).

Al riguardo, l'Ufficio Legislativo del Ministero evidenzia nelle conclusioni quanto segue:

  • quando il paziente è curato per la prima volta per una patologia cronica o curato per un nuovo episodio di patologia non cronica mediante l'impiego di un determinato principio attivo e esistono sul mercato più medicinali equivalenti a base del principio attivo scelto per il trattamento, il medico può prescrivere il solo principio attivo, ovvero il principio attivo più il nome di un medicinale a base del medesimo principio attivo;
  • il farmacista:
    • se nella prescrizione è indicato il solo principio attivo, dopo aver informato il paziente, dovrà consegnare il medicinale avente il prezzo più basso e, qualora più medicinali abbiano un prezzo corrispondente al prezzo più basso, il farmacista deve tener conto dell'eventuale preferenza del paziente medesimo; qualora il paziente richieda, invece, espressamente u medicinale a prezzo più alto, il farmacista potrà dispensare il medicinale richiesto, ma dovrà richiesdere al paziente di corrispondere la somma pari alla differenza fra il prezzo del medicinale richiesto e quello del medicinale erogabile con onere a totale carico del Servizio sanitario nazionale;
    • se nella prescrizione, oltre alla denominazione di un medicinale specifico, risulta apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilità del medicinale (prosecuzione di trattamenti in corso o lo specifico obbligo di motivazione di cui al secondo periodo del comma 11-bis dell'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012 e successive modificazioni), il farmacista non potrà sostituire il farmaco;
    • se nella prescrizione è indicata, oltre al principio attivo, la denominazione di uno specifico medicinale, il farmacista, qualora nella ricetta non risulti apposta dal medico la indicazione di non sostituibilità, è tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale equivalente ha prezzo più basso; in caso di esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello prescritto, il farmacista è tenuto a fornire il medicinale avente il prezzo più basso, fatta salva la espressa richiesta del paziente di ricevere il farmaco prescritto dal medico, previo pagamento della differenza di prezzo.

Consulta il Parere integrale dell'Ufficio Legislativo (pdf, 400 Kb).

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Data di pubblicazione: 28 aprile 2015, ultimo aggiornamento 29 aprile 2015