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Non è ammissibile l’impiego di argille negli integratori per l’esigenza di limitare l’esposizione dei consumatori alle fonti alimentari di alluminio.

Il divieto di impiego come additivi alimentari disposto dal Regolamento (UE) 380/2012 per alcune ARGILLE è stato dettato dall’esigenza di limitare l’esposizione della popolazione all’assunzione alimentare di alluminio, costituente strutturale delle argille, sulla base del parere dell’EFSA che, valutando i possibili rischi per la salute umana derivanti dalla sua presenza negli alimenti, ne ha fissato in 1 mg/kg di peso corporeo la dose settimanale tollerabile.

Per l’impiego di ACIDO LIPOICO, considerate le reazioni avverse segnalate in correlazione con la sua assunzione, con riferimento particolare ad episodi di tipo ipoglicemico, sulla base del parere della CUDN si è deciso di adottare la seguente avvertenza supplementare: Se si è in trattamento con farmaci ipoglicemizzanti prima dell’eventuale uso del prodotto consultare il medico.

Conseguentemente,a partire dalle prossime produzioni, gli integratori alimentari devono riportare in etichetta la suddetta avvertenza. 

Per quanto concerne i livelli massimi di vitamine e minerali nei prodotti in questione, si è convenuto di portare a 48 mg l’apporto massimo giornaliero di NIACINA in applicazione del principio del mutuo riconoscimento, sulla base del parere della CUDN, considerando le valutazioni dell’EFSA sulla sicurezza della vitamina.

Consulta la nota del 10 febbraio 2015

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Data di pubblicazione: 12 febbraio 2015, ultimo aggiornamento 21 maggio 2015