immagine di alcuni disinfettanti

La Commissione Europea ha pubblicato recentemente un documento di indirizzo, dal titolo “Transition between national schemes and BPR-authorisations following active substance approvals” (CA-March14-Doc.5.1), allo scopo di regolamentare il periodo di transizione dalla normativa nazionale (PMC) a quella europea (biocida), dopo inclusione del principio attivo nell’allegato I della Direttiva 98/8.

Tale documento indirizza le aziende sulla modalità di formulazione del nuovo prodotto biocida rispetto al PMC esistente. In particolare i PMC/prodotti di libera vendita supportati, contenenti un principio attivo inserito nella lista positiva, debbono avere la stessa concentrazione di sostanza attiva ed usi simili, (lo stesso product type) anche nel biocida prodotto in conformità al Regolamento 528/2012.

Nel caso in cui, invece, il Regolamento di inclusione del principio attivo, abbia fissato un livello massimo di concentrazione di sostanza attiva nei prodotti biocidi, è consentita una deroga alla variazione di concentrazione di principio attivo rispetto al PMC/prodotto di libera vendita.

Il prodotto biocida immesso sul mercato, autorizzato in conformità al Regolamento, sostituirà il prodotto esistente, e gli stock di quest’ultimo andranno gestiti in accordo all’articolo 89(4) del Regolamento 528/2012.

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Data di pubblicazione: 4 dicembre 2014, ultimo aggiornamento 4 dicembre 2014