immagine di un flacone di pillole

Il 29 ottobre 2014 sono entrate in vigore le nuove tariffe con il  Decreto del Ministero della Salute 17 luglio 2014, ” Determinazione delle tariffe relative alle prestazioni fornite dal Ministero della salute per le attività di rilascio della licenza, di registrazione e di autorizzazione all’esportazione  e all’importazione di precursori di droghe, ai sensi dell’articolo 1, comma 21 del Decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 50”.

Le nuove tariffe  sostituiscono le tariffe finora applicate per il rilascio e il rinnovo di licenza come operatori di precursori di categoria 1 e per il rilascio di autorizzazioni singole all’importazione o all’esportazione di precursori, e introducono per la prima volta la tariffa per la registrazione di precursori di categoria 2 e 3.

Le nuove tariffe, a partire dal 29/10/2014, sono le seguenti :

  1. Rilascio di nuova licenza di precursori categoria 1, compreso il rilascio di nuova licenza ai soggetti già autorizzati a seguito di modifica dei requisiti di custodia e sicurezza dei locali di utilizzo e detenzione (qualsiasi modifica strutturale dei locali : indirizzo, ingresso, planimetria, porte, finestre ecc) :  euro 314,56;
  2. Rinnovo e modifica di licenza precursori categoria 1, con esclusione delle modifiche strutturali dei locali : euro 246,78;
  3. Registrazione operatori  precursori categoria 2 e 3, compresi rinnovo e modifica della registrazione  : euro  79,74;
  4. Rilascio autorizzazioni singole all’importazione o all’esportazione precursori : euro 49,65.

La tariffa per il rilascio di licenza di precursori di categoria 1 non è dovuta per tutti gli istituti universitari, enti ed istituti dello stato che intendono utilizzare per uso scientifico o sperimentale (ricerche di laboratorio, analisi o sperimentazioni)  precursori appartenenti alla categoria 1. 

L’obbligo di registrazione  si applica a tutti coloro che importano, esportano o immettono sul mercato precursori di categoria 2, appartenenti alle sottocategorie 2A e 2B, dove per importazione ed esportazione sono intese operazioni commerciali con paesi non appartenenti all’Unione europea e per immissione sul mercato si intende la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, nel territorio dell’Unione europea.

L’obbligo di registrazione si applica, a partire dal 1° luglio 2015, anche agli utilizzatori di precursori appartenenti alla sottocategoria 2A,  cioè aziende che acquistano e detengono Anidride acetica (unica sostanza attualmente inclusa nella sottocategoria 2A) esclusivamente per uso interno alla azienda, senza alcuna vendita o cessione del medesimo precursore.

Al riguardo si ricorda che, con Regolamento (UE) n.1258/2013, la categoria 2 dei precursori di droghe è stata suddivisa in due sottocategorie: la sottocategoria 2A, che comprende la sola sostanza Anidride acetica, e la sottocategoria 2B, che comprende tutte le altre sostanze (Acido fenilacetico, Acido antranilico, Piperidina, Permanganato di potassio). Tale suddivisione è stata adottata al fine di garantire condizioni di registrazione di precursori di categoria 2  uniformi in tutti gli Stati membri, prevedendo quindi l’obbligo di registrazione per tutti gli operatori e gli utilizzatori di Anidride acetica (sottocategoria 2A), quindi a qualsiasi titolo, mentre per quanto riguarda le sostanze della sottocategoria 2B l’obbligo di registrazione va applicato ai soli operatori, che operano a fini di fornitura nell’Unione, e non agli utilizzatori che acquistano la sostanza ma non la forniscono o cedono in alcun modo ad altri.

Restano in vigore le esclusioni per non superamento della soglia di ciascuna sostanza, come da allegato II del regolamento (CE) n. 273/2004.

L’obbligo di registrazione si applica inoltre a coloro che esercitano attività di esportazione, anche in qualità di intermediario, di precursori di categoria 3,  con esclusione degli operatori che esportano nel corso dell’intero anno solare, quantità di sostanze classificate in categoria 3 non superiori ai valori soglia di cui all’allegato II al regolamento (CE) n. 1277/2005; questi ultimi operatori sono comunque tenuti all’obbligo di autorizzazione singola all’esportazione, anche in caso di quantità non superiori ai predetti valori soglia.

Sono inoltre esclusi dall’obbligo di registrazione :

  • spedizionieri doganali o vettori che agiscono unicamente in tale qualità;
  • operatori che effettuano transazioni nel corso dell’intero anno solare per quantità di precursori di categoria 2, sottocategorie 2A e 2B,  non superiori ai valori soglia di cui all’allegato II al regolamento (CE) n. 273/2004;
  • farmacie, per quanto riguarda l’acquisto di precursori di categoria 2, sottocategorie 2A e 2B, e la vendita o la cessione di tali sostanze in dose e forma di medicamento, nonché le strutture o istituzioni, quali università, laboratori di tossicologia forense, laboratori di sanità pubblica, laboratori di ricerca scientifica, ambulatori veterinari, dogane, organi di polizia, laboratori ufficiali di autorità pubbliche e forze armate, che agiscono unicamente come utilizzatori di precursori di categoria 2, sottocategorie  2A e 2B.

Ai soggetti già in possesso di licenza o già registrati si applicano le nuove tariffe a partire dal primo rinnovo o in caso modifica della licenza o della registrazione. Gli operatori di precursori di categoria 2, sottocategorie 2A e 2B, che esercitano attività di fabbricazione o di commercio di tali precursori, devono rinnovare la registrazione ogni tre anni, per cui se registrati da più di tre anni devono provvedere al rinnovo secondo le modalità indicate nel sito.

Gli operatori che utilizzano precursori della sottocategoria 2A (Anidride acetica), senza cederla in alcun modo ad altri, devono registrarsi con  le stesse modalità entro e non oltre il 1° luglio 2015.

Per quanto riguarda gli utilizzatori di precursori della sottocategoria 2B (Acido fenilacetico, Acido antranilico, Piperidina, Permanganato di potassio), che acquistano uno o più di questi precursori senza cederli in alcun modo, nonché tutti i soggetti sopra citati esclusi dall’obbligo di registrazione, devono dichiarare per iscritto ai fornitori di essere esclusi dall’obbligo di registrazione, specificando la categoria di esclusione. Il fornitore deve custodire detta dichiarazione per tre anni oltre l’anno di effettiva movimentazione.          

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Data di pubblicazione: 29 ottobre 2014, ultimo aggiornamento 29 ottobre 2014