immagine raffigurante una manciata di pillole

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L  n.330 del 10 dicembre 2013 due nuovi regolamenti in materia di precursori di droghe, il regolamento (UE) n. 1258/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 273/2004, e il regolamento (UE) n. 1259/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n.111/2005.

I nuovi regolamenti entrano in vigore nel territorio dell’Unione europea il 30 dicembre 2013.

Le principali novità introdotte concernono:

  • inclusione della sostanza denominata Alpha-fenilacetoacetonitrile o APAAN (N. CAS 4468-48-8) nella categoria 1 dei precursori di droghe, per cui gli operatori che intendono produrre o acquistare tale sostanza devono chiedere la licenza allo scrivente Ufficio. Chi ne fosse già in possesso deve segnalare tale possesso alle autorità di polizia e a questo Ufficio;
  • l’esportazione verso paesi non appartenenti all’Unione europea di medicinali e prodotti veterinari contenenti efedrina o pseudoefedrina, o i loro sali, inclusi nella nuova categoria 4 dei precursori di droghe, è soggetta all’obbligo di autorizzazione singola all’esportazione, rilasciata da questo Ufficio;
  • l’introduzione della definizione di “utilizzatore” inteso come persona fisica o giuridica che detiene un precursore di droghe per scopi diversi rispetto alla immissione sul mercato, quindi non a fini di fornitura nell’Unione;
  • la suddivisione della categoria 2 dei precursori di droghe in due sottocategorie: la 2A, che comprende la sola sostanza Anidride acetica, e la 2B, che comprende tutte le altre sostanze (acido fenilacetico, acido antranilico, piperidina, permanganato di potassio).Tale suddivisione viene adottata al fine di garantire condizioni di registrazione di precursori di categoria 2  uniformi in tutti gli Stati membri, prevedendo quindi l’obbligo di registrazione per tutti gli operatori e gli utilizzatori di Anidride acetica (sottocategoria 2A), quindi a qualsiasi titolo, mentre per quanto riguarda le sostanze della sottocategoria 2B l’obbligo di registrazione va applicato ai soli operatori, che operano a fini di fornitura nell’Unione, e non agli utilizzatori che acquistano la sostanza ma non la forniscono ad altri. Restano in vigore le esenzioni per non superamento della soglia di ciascuna sostanza, come da allegato II del regolamento (CE) n. 273/2004.

In generale quindi le modifiche della normativa europea comportano alcuni nuovi obblighi come l’inclusione tra le sostanze sotto controllo dell’Alpha-fenilacetoacetonitrile (APAAN) e come l’autorizzazione per l’esportazione verso paesi non UE di medicinali per uso umano o veterinario a base di efedrina o pseudoefedrina, finora esclusi da tale obbligo, e alcune semplificazioni come l’esenzione dall’obbligo di registrazione per i soli utilizzatori di sostanze incluse nella sottocategoria 2B (acido fenilacetico, acido antranilico, piperidina, permanganato di potassio).

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Data di pubblicazione: 2 gennaio 2014, ultimo aggiornamento 3 gennaio 2014