Il Regolamento (UE) 432/2012 ha istituito l’elenco dei claims sulla salute per vitamine, minerali e altre sostanze (ad eccezione di quelli sui “botanicals” che restano tuttora in sospeso).

Nell’elenco suddetto sono riportate per ogni sostanza le “condizioni d’uso” con l’indicazione dell’apporto quantitativo richiesto per il claim ed eventuali “restrizioni d’uso” e/o avvertenze supplementari.
Per quanto riguarda la melatonina, il regolamento (UE) 432/2012 consente due tipi di claims:

  • contribuisce ad alleviare gli effetti del jet lag”, indicando in etichetta al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione, poco prima di coricarsi, di un minimo di 0,5 mg della sostanza il primo giorno di viaggio e per alcuni giorni dopo l’arrivo a destinazione;
  • contribuisce alla riduzione del tempo richiesto per prendere sonno”, indicando in etichetta al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione, poco prima di coricarsi, di 1 mg della sostanza.

Si invitano le imprese interessate a conformarsi, a partire dalle prossime produzioni, al nuovo limite di impiego affinché l’apporto di melatonina negli integratori alimentari rientri entro 1 mg con le quantità di assunzione giornaliera consigliate in etichetta.

In ogni caso la commercializzazione di integratori alimentari con l’apporto di melatonina ammesso in precedenza è consentita non oltre il 30 settembre 2013.

 

Consulta la nota del 24 giugno 2013

  • Condividi
  • Stampa
  • Condividi via email

Data di pubblicazione: 24 giugno 2013, ultimo aggiornamento 24 giugno 2013