Le ditte autorizzate allo smaltimento di medicinali, registrate nella Banca dati centrale (BDC) che intendono correggere l’ indirizzo dei siti logistici per i seguenti motivi:
- modifica della denominazione dell’indirizzo da parte del comune,
- errata digitazione nella compilazione del modulo on-line,
ne danno comunicazione al Ministero della salute.
In tal caso non avviene la chiusura del codice identificativo univoco.
La procedura è completata con l'invio da parte del Ministero della salute di una comunicazione alla ditta riportante la conferma dell’avvenuta variazione.
I dati aggiornati sono resi disponibili sul sito internet del Ministero della Salute.
Smaltitori di medicinali (ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.)
Per richiedere la correzione dell’indirizzo, le ditte:
- compilano il/i moduli on-line presenti nella sezione “Moduli”, per ogni sito logistico per il quale si intende richiedere la correzione dell’indirizzo, seguendo le istruzioni indicate per “Sedi Operative”, - mettono il check a "Variazione toponomastica" per indicare la correzione dell'indirizzo;
- caricano all'interno del/i moduli online, nella sezione "SITI LOGISTICI", la copia dell'autorizzazione posseduta dal sito logistico rilasciata dall'autorità competente;
- allegano alla Pec anche il documento rilasciato dal comune di variazione toponomastica
La compilazione del modulo online consente di ottenere un file in formato pdf. E’ necessario avere disponibile anche copia elettronica (possibilmente in formato pdf ) del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante. I due file (il modulo, la copia del documento di riconoscimento) vanno quindi inviati come allegati utilizzando la casella di posta elettronica certificata che, secondo quanto previsto Legge 2 del 2009 di conversione del DL 185/2008, art. 16 ai comma 6, 7, tutte le imprese iscritte alle Camere di Commercio devono possedere.
Inoltre prima di compilare il modulo online e ottenere la variazione dell'indirizzo dei siti logistici è necessario avere a disposizione le seguenti informazioni:
30 giorni
Tariffa: nessuna
- Decreto del Ministero della salute 15 luglio 2004;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..
Consulta il Trovanormesalute
Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)
Ufficio 4 - Sistema informativo del Ministero
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Ufficio
Data ultimo aggiornamento: 08 aprile 2021