I soggetti stabiliti su territorio nazionale possono svolgere attività di brokeraggio di medicinali soltanto se registrati presso il Ministero della Salute.
Per brokeraggio di medicinali deve intendersi qualsiasi attività in relazione alla vendita o all'acquisto di medicinali, ad eccezione della distribuzione all'ingrosso, che non include la detenzione e che consiste nella negoziazione da posizione indipendente e per conto di un'altra persona fisica o giuridica.
Tali soggetti forniscono, tramite apposito modulo, il loro nome, la loro ragione sociale, la partita IVA ovvero il codice fiscale, il loro indirizzo permanente, telefono, fax e PEC, ai fini della registrazione e notificano tempestivamente al Ministero della Salute eventuali variazioni degli stessi.
Il Ministero della Salute inserisce le informazioni in un registro accessibile al pubblico.
I soggetti che intendono svolgere qualsiasi attività in relazione alla vendita o all’acquisto di medicinali, ad eccezione della distribuzione all’ingrosso, che non include la detenzione e che consiste nella negoziazione da posizione indipendente e per conto di un’altra persona fisica o giuridica. Per definizione , il broker di medicinali non acquistano, non forniscono e non detengono medicinali; il servizio da questi offerto consiste non nell'acquisto e vendita di medicinali bensì nella mera intermediazione tra alienante ed acquirente.
Allegati da presentare unitamente alla domanda:
Modello_richiesta_iscrizione_registro_broker_corretta.pdf
Entro 30 giorni dalla data di accettazione della domanda da parte del Ministero oppure dalla data di ricezione nel caso di documentazione trasmessa via PEC.
Non è previsto il pagamento di alcuna tariffa
Non è prevista la comunicazione dell'esito
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Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)
Ufficio 2 - Attività farmaceutica
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Data ultimo aggiornamento: 05 luglio 2023