La procedura
Le navi frigorifero, che sono imbarcazioni da pesca che effettuano anche il congelamento di prodotti ittici a bordo, le navi officina che effettuano anche trasformazione a bordo e le navi reefer che sono navi da carico che trasportano prodotti della pesca a temperatura controllata, escluse le porta container, sono soggette a riconoscimento comunitario ai sensi del Reg. (CE) n. 853/04.
Il Ministero della Salute riconosce, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento(CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,del 29 aprile 2004, le navi officina, le navi frigorifero e le navi reefer ed effettua sulle stesse i controlli ufficialiprevisti dal regolamento (UE) n. 2017/625.
Le modalità indicate dall'articolo 148 del regolamento (UE) 2017/625prevedono, a seguito di visita in loco attestante il possesso dei requisiti previsti, la concessione del riconoscimento “condizionato” della durata non superiore a 12 mesi e successivamente la concessione del riconoscimento “definitivo”.
Vengono eseguiti due sopralluoghi in territorio italiano:
1. per il rilascio del riconoscimento comunitario condizionato
2. per il riconoscimento definitivo.
Laddove l’operatore interessato al riconoscimento non renda disponibile la nave presso un porto italiano, la tariffa richiesta sarà maggiorata dell’importo relativo alle spese di missione necessarie per il raggiungimento in acque internazionali della nave (art. 48, comma 4 della legge 4 giugno 2010 n. 96).
Sul sito del Ministero vengono pubblicati Elenchi stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 per la produzione di alimenti di origine animale
Chi può richiederlo
L’operatore del settore alimentare (OSA) che intende ottenere il rilascio del riconoscimento ministeriale per l’attività di nave officina, le nave frigorifero e nave reefer
Cosa serve per richiederlo
- Istanza di riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004 (in carta legale)
- Questionario dati imbarcazione
Moduli
Come si presenta la richiesta
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Posta tradizionale
Ufficio destinatario: Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN) - Ufficio 2 - Igiene degli alimenti ed esportazione
Indirizzo destinatario: Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
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PEC
Indirizzo di PEC: [email protected]
Oggetto: SAL-TD-RN1 - Riconoscimento Comunitario delle navi officina e navi deposito frigo
Quanto tempo ci vuole
30 giorni
Quanto costa
Tariffa: € 1.500,00 per l’esecuzione dei due sopralluoghi, costo maggiorato per il raggiungimento della nave in acque internazionali
Marca da bollo: 2 marche da € 16,00 (una per la domanda, una per il decreto)
Modalità di pagamento
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Bonifico Bancario
IBAN: IT 70Y 01000 03245 348 0 20 3500 00
Causale: Tariffa per il riconoscimento di navi officina e navi deposito frigorifero ex art. 48, comma 2, della legge 4 giugno 2010 n. 96
Come viene comunicato l'esito
- Posta tradizionale
- Posta elettronica certificata
Dove viene pubblicato l'esito
Normativa
- Regolamento 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull''igiene dei prodotti alimentari
- Regolamento 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
- Regolamento (Ue) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)
Regolamento di esecuzione (Ue) 2019/627 della Commissione del 15 marzo 2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali
Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 , n. 27 .Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionalealle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensidell’articolo 12, lettere a) , b) , c) , d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
- Legge 04/06/2010, n. 96 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009 (G.U. Serie Generale , n. 146 del 25/06/2010)
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Contatti
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Nominativo:
Giovanni Granitto
Indirizzo: Viale G. Ribotta 5, - 00144 Roma
Telefono: 06 5994 6841
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Calendario disponibilità:lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 10:00 alle 12:00
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Nominativo:
Franca Di Fortunato
Indirizzo: Viale G. Ribotta 5, - 00144 Roma
Telefono: 06 5994 6751
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Calendario disponibilità:lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 10:00 alle 12:00
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Nominativo:
Daniele Tognetti
Indirizzo: Viale G. Ribotta 5, - 00144 Roma
Telefono: 06 5994 6656
Email: [email protected]
Calendario disponibilità:lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 10:00 alle 12:00
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Nominativo:
Giuseppe Lediani
Indirizzo: Viale G. Ribotta 5, - 00144 Roma
Telefono: 06 5994 6943
Email: [email protected]
Calendario disponibilità:lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 10:00 alle 12:00
Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Ufficio 2 - Igiene degli alimenti ed esportazione
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Data ultimo aggiornamento: 01 aprile 2021