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Depositi autorizzati in Italia per prodotti di origine animale in transito nell’UE

La proceduraLa procedura

La procedura è finalizzata ad ottenere il riconoscimento di depositi, già in possesso delle previste autorizzazioni sanitarie e doganali, per il magazzinaggio di prodotti di origine animali provenienti da Paesi terzi autorizzati al transito nell’UE in conformità all’articolo 19 del Regolamento (UE) 2019/2124. Il riconoscimento ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento (UE) 2019/2124 ad un deposito è rilasciato dalla DGSAF, previa verifica delle previste autorizzazioni sanitarie e doganali concesse dalle rispettive Autorità competenti (ASL e Agenzia delle Dogane) e della sussistenza dei requisiti specifici (strutturali, strumentali e procedurali) stabiliti dalla legislazione dell’UE di riferimento. Il sopralluogo presso il deposito da parte della DGSAF è effettuato entro 90 giorni dalla ricezione dell’istanza. Il venir meno dei suddetti requisiti determina la revoca o la sospensione temporanea del riconoscimento del deposito. Le società che intendono richiedere il riconoscimento di un deposito ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento (UE) 2019/2124 devono farne richiesta all’ Ufficio 8 DGSAF

Chi può richiederloChi può richiederlo

Responsabili di depositi in possesso dei requisiti in materia di igiene di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004 o delle prescrizioni di cui all’articolo 19, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 142/2011, in funzione della tipologia di abilitazione (alimenti/sottoprodotti) e, per gli aspetti doganali, delle condizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 1, all’articolo 240, paragrafo 1, e all’articolo 243, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Cosa serve per richiederloCosa serve per richiederlo

Richiesta di riconoscimento compilata da parte della ditta interessata.

 

ModuliModuli

Non sono presenti moduli

Come si presenta la richiestaCome si presenta la richiesta

  • PEC
    Indirizzo di PEC: dgsa@postacert.sanita.it
    Oggetto: SAL-DEP-AUT
    Istruzioni aggiuntive: La domanda deve essere inviata per conoscenza al Posto di Controllo Frontaliero (PCF) territorialmente competente

Quanto tempo ci vuoleQuanto tempo ci vuole

Il sopralluogo presso il deposito per la verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dall’ articolo 23 del Regolamento (UE) 2019/2124 è effettuato entro 90 giorni dalla ricezione dell’istanza completa della documentazione richiesta.

Quanto costaQuanto costa

Tariffa: € 1.500,00


Modalità di pagamento

  • Attraverso pagamento on line tramite la piattaforma del Ministero - Pagamenti Online integrato con la piattaforma PagoPa
    Causale: riferimento al riconoscimento del deposito

Come viene comunicato l'esitoCome viene comunicato l'esito

  • Posta elettronica certificata

Dove viene pubblicato l'esitoDove viene pubblicato l'esito

Non è prevista la pubblicazione dell'esito

NormativaNormativa

  • REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2124 DELLA COMMISSIONE del 10 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l’Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione
  • Regolamento (Ue) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)
  • DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 24. Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell’articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117
  • Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32. Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117


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ContattiContatti

  • Nominativo: Paola Broccolo
    Indirizzo: Viale G. Ribotta 5, - 00144 Roma
    Telefono: 06 5994 6543
    Email: p.broccolo@sanita.it

Ufficio responsabile del procedimentoUfficio responsabile del procedimento

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio 8 - Coordinamento tecnico degli Uffici Veterinari Periferici (UVAC e UVAC-PIF)

FAQFAQ

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TemiAree e siti tematici

Ufficio responsabile del procedimentoUfficio


Data ultimo aggiornamento: 13 luglio 2022


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