Ai sensi del Regolamento EU 178/2002 qualsiasi mangime (mangime composto, additivi, premiscele di additivi) per essere esportato dalla comunità deve essere conforme alle norme EU. Possono essere esportati anche mangimi non conformi alle norme Comunitarie, ma comunque sicuri e conformi alle norme del paese importatore. In alcuni paesi terzi il nulla osta all'importazione è subordinato alla presentazione di un Certificato di libera vendita, rilasciato dal Ministero della Salute, relativo all'identità dell’operatore responsabile dell'etichettatura, ai requisiti dello stabilimento di produzione e all’eventuale conformità dei mangimi ai requisiti comunitari.
La persona fisica o giuridica responsabile dell’etichettatura del mangime
La Richiesta di certificato, compilata secondo il modulo presente nella sezione modulistica, deve essere indirizzata all'ufficio 7 DGSAF e per conoscenza alla ASL competente per l'azienda. Deve essere inviata via PEC, corredata di una marca da bollo da € 16,00 da apporre al CLV, secondo le procedure di cui alla nota 0012613-03/06/2020-DGSAF, di seguito allegata (marca da bollo digitale)
30 giorni
Tariffa: 51,65 €
Marca da bollo: 2 marche da bollo da € 16,00 (una apposta alla richiesta e una per il CLV)
Modalità di pagamento
Non è prevista la pubblicazione dell'esito
Consulta il Trovanormesalute
Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio 7 - Alimentazione animale
Non sono presenti FAQ
Aree e siti tematici
Ufficio
Data ultimo aggiornamento: 28 ottobre 2022