La produzione di mangimi medicati per autoconsumo (utilizzo per il proprio allevamento) può avvenire solo in allevamenti autorizzati dal Ministero della Salute congiuntamente col Ministero dello Sviluppo Economico.
Le strutture devono essere in possesso di particolari requisiti strutturali, gestionali e sanitari in conformità al Dl.gs 90 del 3 Marzo 1993 e al D.M del 16 novembre 1993 del Ministero della Salute.
Tali requisiti vengono verificati entro 150 gg dall’invio della domanda di autorizzazione, dalla Commissione Provinciale competente di cui all’articolo 1 comma 1 del D.M 16 novembre 1993 s.m.e i. con un sopralluogo ispettivo. Il verbale di sopralluogo con esito favorevole notificato all’operatore, da titolo allo stesso ad iniziare l’attività. Il verbale deve essere notificato da parte della Commissione Provinciale o della Regione competente al Ministero della Salute ai fini del rilascio del decreto autorizzativo.
La produzione di mangimi medicati può avvenire solo con l'utilizzo di premiscele medicate autorizzate (farmaci veterinari). Nella cessione di tali premiscele agli allevatori, il venditore dovrà assicurarsi che l'acquirente possieda l'autorizzazione per la produzione di mangimi medicati per autoconsumo aziendale.
La persona fisica o giuridica responsabile dello stabilimento.
La domanda in carta da bollo deve essere indirizzata all’Ufficio 7 della DGSAF, al Ministero dello Sviluppo Economico e all’autorità competente Regionale, corredata con i documenti elencati nella domanda. La domanda può essere inviato al Ministero della Salute via pec, la marca da bollo deve essere inviata secondo le procedure di cui alla nota 0012613-03/06/2020-DGSAF, di seguito allegata (marca da bollo digitale)
L'autorità competente regionale provvederà a nominare ed attivare la Commissione Provinciale di cui al DM16/11/93.
L'autorizzazione potrà essere rilasciata solo dopo il ricevimento, da parte del Ministero della Salute, del parere favorevole della Commissione Provinciale, a seguito del sopralluogo ispettivo presso l'allevamento.
L' attività potrà iniziare a seguito della notifica del suddetto parere favorevole all'operatore. Il decreto autorizzativo previa firma congiunta dei due Ministeri coinvolti verrà notificato all'allevatore, alla autorità competente regionale e all'ASL competente per territorio.
a) 1 marca da bollo da € 16,00 per il decreto;
b) planimetria del mangimificio aziendale in scala non inferiore a 1:1000 (preferibilmente 1:100);
c) relazione tecnica del processo di fabbricazione con particolare riferimento alla gestione delle contaminazioni crociate da principi attivi;
d) relazione dalla quale risultino bene specificate le informazioni relative ai servizi generali dello stabilimento di produzione (approvvigionamento idrico, allontanamento dei rifiuti solidi e liquidi, spogliatoi, sistemi di aerazione ed altri impianti igienici);
90 giorni
Tariffa: € 65,07
Marca da bollo: 1 marca da bollo da €16,00 per il decreto
Modalità di pagamento
Non è prevista la pubblicazione dell'esito
D.Lgs 90 del 3 Marzo 1993 art.4 comma 5
DM 16/11/93 art.2
Consulta il Trovanormesalute
Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio 7 - Alimentazione animale
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Data ultimo aggiornamento: 31 marzo 2021