Ai fini della tutela della salute pubblica e animale, il regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce che l'importazione di articoli da esposizione debba essere preventivamente autorizzata dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione, che per l'Italia è rappresentata dal Ministero della Salute.
Ai sensi del citato regolamento, per articoli da esposizione si intendono i "sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati destinati a esposizioni o attività artistiche".
Considerato che i rischi sanitari connessi con l'importazione dei suddetti articoli possono variare in funzione di numerosi fattori (es. situazione sanitaria del Paese terzo di provenienza, specie animale d'origine, natura degli articoli, ecc.) le prescrizioni per l'importazione, atte a garantire il controllo dei rischi suddetti, vengono stabilite dal Ministero della Salute caso per caso.
Resta fermo che gli articoli da esposizione:
In deroga alle disposizioni comunitarie vigenti, il procedimento non è applicabile nel caso d'importazione dei seguenti articoli da esposizione:
Importatori o loro rappresentanti legali
Modulo di istanza di autorizzazione sanitaria per l'importazione di articoli da esposizione.
Eventuali ulteriori elementi ritenuti necessari per la valutazione dell’istanza possono essere richiesti ad istanza già acquisita.
I documenti da allegare sono specificati nei moduli
30 giorni a decorrere dalla data del protocollo di entrata
Marca da bollo: Solo per le istanze presentate da privati: n. 1 marca da bollo di Euro 16,00 da applicare sull'istanza
Non è prevista la pubblicazione dell'esito
Consulta il Trovanormesalute
Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio 8 - Coordinamento tecnico degli Uffici Veterinari Periferici (UVAC e UVAC-PIF)
Non sono presenti FAQ
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Ufficio
Data ultimo aggiornamento: 03 maggio 2021