L'ordinanza ministeriale 1 dicembre 1998 - Divieto di importazione di conigli vivi e lepri ai fini della profilassi della malattia emorragica dei conigli - dispone che può essere autorizzata, su domanda degli interessati e con l'osservanza delle prescrizioni che di volta in volta saranno dettate, l'importazione di conigli vivi e lepri da Paesi terzi che abbiano offerto sufficienti garanzie sanitarie relative alla profilassi della malattia emorragica dei conigli.
Importatori o loro rappresentanti legali
Modulo di istanza di autorizzazione sanitaria per le importazioni dai Paesi terzi di conigli vivi e lepri.
Eventuali ulteriori elementi ritenuti necessari per la valutazione dell'istanza possono essere richiesti ad istanza già acquisita.
I documenti da allegare sono specificati nei moduli
30 giorni a decorrere dalla data del protocollo di entrata
Marca da bollo: Solo per le istanze di privati N. 1 marca da bollo di Euro 16,00 da applicare sull'istanza
Non è prevista la pubblicazione dell'esito
Consulta il Trovanormesalute
Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio 8 - Coordinamento tecnico degli Uffici Veterinari Periferici (UVAC e UVAC-PIF)
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Ufficio
Data ultimo aggiornamento: 31 maggio 2021