I soggetti danneggiati possono presentare la domanda alla Azienda Sanitaria di residenza che la istruisce fino alla redazione del verbale da parte delle Commissioni mediche ospedaliere. Acquisito il parere, l’Azienda Sanitaria provvede a notificare all'interessato l'esito del predetto giudizio e, in caso di riconoscimento del diritto all'indennizzo, a emettere decreto per la liquidazione e relativo mandato di pagamento.
L’istanza va presentata presso l’Azienda Sanitaria di residenza.
a. Domanda di indennizzo riportante data, firma.
b. Documenti amministrativi (di riconoscimento e codice fiscale).
c. Documenti sanitari che attestino l'evento dannoso (vaccinazione o trasfusione), la menomazione psico-fisica permanente, la data del manifestarsi della menomazione permanente.
Non sono presenti moduli
Secondo la normativa nazionale vigente, tenuto conto della natura pubblica degli interessi tutelati e della particolare complessità del procedimento.
Non è previsto il pagamento di alcuna tariffa
Non è prevista la pubblicazione dell'esito
Quadro normativo
Circolari, pareri
Sentenze Corte Costituzionale
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Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)
Ufficio 4 - Indennizzi ex L. 210/90
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Data ultimo aggiornamento: 07 aprile 2021