Il Reg. (UE) 2015/2283, come il precedente, definisce come novel food tutti quei prodotti e sostanze privi di storia di consumo “significativo” al 15 maggio 1997 in UE, e che, quindi, devono sottostare ad un'autorizzazione, per valutarne la loro sicurezza, prima della loro immissione in commercio. E’obbligo e responsabilità dell’Operatore del Settore Alimentare (OSA) verificare che l’ingrediente che vuole impiegare non sia un novel food . Nel caso in cui l’OSA non sia sicuro che l’ingrediente che intende immettere sul mercato sia un novel food può attivare la procedura di consultazione per la determinazione dello status di nuovo alimento ex art. 4 del Reg. 2015/2283 con una delle autorità competenti dell’UE.
L’OSA che intende attivare la procedura di consultazione con l’Italia deve trasmettere per via elettronica una richiesta di consultazione all’ufficio 4 della DGISAN. Le fasi procedurali del processo di consultazione sono stabilite dal Reg. (UE) 2018/456. Prima di procedere alla valutazione, l’ufficio verifica la validità della domanda e durante questa fase può richiedere ulteriori informazioni necessarie per validarla.
L’ufficio comunica il risultato del processo di validazione all’OSA. Nel caso in cui la richiesta sia considerata NON VALIDA l’ufficio comunica le ragioni di tale conclusione all’OSA, e le eventuali informazioni aggiuntive. Nel caso in cui la richiesta sia considerata VALIDA l’ufficio procede con la valutazione della richiesta verificandone la conformità o meno alle prescrizioni; anche in questo caso l’ufficio può chiedere di fornire informazioni aggiuntive o di apportare modifiche alla richiesta. Il risultato della valutazione della richiesta viene inviato dall'ufficio all’OSA nonché agli altri Stati membri e alla Commissione UE.
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Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Ufficio 4 - Alimenti particolari, integratori e nuovi alimenti
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Data ultimo aggiornamento: 03 aprile 2024