La procedura
I microchip per l'identificazione dei cani possono essere prodotti o commercializzati unicamente da soggetti registrati presso il Ministero della Salute. La registrazione è effettuata dalla DGSA, Ufficio 6, che predispone due elenchi distinti, relativi rispettivamente a:
- produttori, intesi come i soggetti ai quali il Ministero della Salute assegna una serie numerica di codici identificativi degli animali e che procedono alla memorizzazione di tali codici nei microchip prodotti;
- distributori, intesi come i soggetti che provvedono alla distribuzione e alla commercializzazione in territorio nazionale dei microchip fabbricati da produttori preventivamente registrati.
L'Ufficio 6 comunica l'avvenuta registrazione mediante apposita nota inviata ai produttori e ai distributori registrati.
Chi può richiederlo
I produttori e i distributori di microchip
Cosa serve per richiederlo
Istanza di registrazione conforme all'Accordo Stato -Regioni del 24 gennaio 2013 e la documentazione ivi prevista, in particolare:
- una copia dell'iscrizione alla camera di commercio o la relativa autocertificazione (produttori e distributori);
- le certificazioni attestanti il superamento delle prove di conformità alle norme ISO 11784 e 11785 e di funzionamento (esclusivamente a carico dei produttori).
Il produttore o un suo rappresentante legale deve altresì depositare presso il Ministero della Salute - Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario - un esemplare del dispositivo destinato alla commercializzazione in territorio nazionale, nella confezione con la quale lo stesso sarà posto in vendita.
Moduli
Come si presenta la richiesta
-
Posta tradizionale
Ufficio destinatario: Ufficio 6 - Tutela del benessere animale, igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria
Indirizzo destinatario: Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità animale e del farmaco veterinario - Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
-
PEC
Indirizzo di PEC: [email protected]
Oggetto: ADA-CA-BAM
Istruzioni aggiuntive: Questa modalità è consentita solo se inviata da altra PEC
Quanto tempo ci vuole
30 giorni
Quanto costa
Tariffa: Il servizio è gratuito
Come viene comunicato l'esito
- Posta elettronica certificata
Dove viene pubblicato l'esito
Normativa
- Legge 14 agosto 1991, n. 281
- Leggi regionali di attuazione delle legge 281/91.
- Accordo 6 febbraio 2003
Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy. Accordo 24 gennaio 2013
Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione. (Rep. atti n. 5/CU).
Consulta il Trovanormesalute
Contatti
-
Nominativo:
Giandomenico Di Vito
Indirizzo: Viale G. Ribotta, 5 - 00144 Roma
Telefono: 0659946244
Email: g.divit[email protected]
Ufficio responsabile del procedimento
Ufficio 6 - Tutela del benessere animale, igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria
FAQ
Non sono presenti FAQ
Aree e siti tematici
Ufficio
Data ultimo aggiornamento: 20 aprile 2017