Ministero della Salute

Moduli e servizi on line


Data ultimo aggiornamento: 19 settembre 2022

Attribuzione del codice identificativo univoco dei siti logistici smaltitori


La proceduraLa procedura

Le ditte smaltitrici di medicinali si registrano presso la banca dati centrale (BDC) ai fini della tracciabilità del farmaco. Ad ogni sito logistico viene attribuito dal Ministero della salute un codice identificativo univoco, distinto per sede territoriale (sito logistico) in Italia.

A completamento di tutta la procedura da parte dell'ufficio responsabile Ministero della Salute, il codice univoco è inviato all'indirizzo Pec comunicato. Tutte le informazioni relative ai siti logistici, sono resi disponibili sul sito internet del Ministero della Salute.


Chi può richiederloChi può richiederlo

Smaltitori di medicinali (ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Studi di consulenza e agenzie di servizi delegate dal titolare dell’esercizio.

 


Cosa serve per richiederloCosa serve per richiederlo

Per richiedere il codice identificativo univoco le ditte:

  • compilano il modulo on-line presente nella sezione “Moduli”, per ogni sito logistico per il quale si intende richiedere la registrazione, seguendo nel modulo le istruzioni indicate per “DATI ANAGRAFICI”;
  • caricano all'interno del modulo online, nella sezione "SITI LOGISTICI", la copia dell'autorizzazione posseduta dal sito logistico rilasciata dall'autorità competente;
  • La compilazione del modulo online consente di ottenere un file in formato pdf. È necessario avere disponibile anche copia elettronica (possibilmente in formato pdf) del documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante e del delegato dello studio di consulenza o agenzia di servizi che presenta l’istanza per conto del legale rappresentante unitamente alla sua delega. I quattro file (il modulo, la delega e le copie del documento di riconoscimento) vanno quindi inviati come allegati utilizzando la casella di posta elettronica certificata che, secondo quanto previsto dalla Legge 2 del 2009 di conversione del DL 185/2008, art. 16 ai comma 6, 7, tutte le imprese iscritte alle Camere di Commercio devono possedere e lo inviano alla casella di posta elettronica certificata indicata nella sezione “Come si presenta la richiesta – PEC”.

     


Moduli e linee guidaModuli e linee guida


Come si presenta la richiestaCome si presenta la richiesta

  • PEC
    Indirizzo di PEC: dgsi@postacert.sanita.it
    Oggetto: TF-SM-RCU
    Istruzioni aggiuntive: La comunicazione via PEC va inviata da un'altra casella PEC

Quanto tempo ci vuoleQuanto tempo ci vuole

30 giorni


Non è previsto il pagamento di alcuna tariffa


Come viene comunicato l'esitoCome viene comunicato l'esito

  • Posta elettronica certificata

Dove viene pubblicato l'esitoDove viene pubblicato l'esito

  • Sito Istituzionale

NormativaNormativa

- Decreto del Ministero della salute 15 luglio 2004

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152


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ContattiContatti

  • Indirizzo: Viale G. Ribotta, 5 - 00144 Roma
    Telefono: 0659942717
    Email: traccia.farmaco@sanita.it
    Calendario disponibilità:contatto telefonico attivo il lunedì, mercoledì e giovedì dei giorni lavorativi, dalle ore 10.00 alle ore 12,00

Ufficio responsabile del procedimentoUfficio responsabile del procedimento

Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)
Ufficio 4 - Sistema informativo del Ministero



TemiAree e siti tematici


Ufficio responsabile del procedimentoUfficio