Data ultimo aggiornamento: 19 settembre 2022
Le ditte, titolari di siti logistici già registrati nella Banca dati centrale (BDC) e autorizzati alla produzione o distribuzione all’ingrosso di medicinali a uso umano e veterinario, che intendono revocare e sostituire, o solo revocare, uno o più responsabili della trasmissione per uno o più siti logistici, ne danno comunicazione al Ministero della Salute.
La procedura è completata con l'invio da parte del Ministero della Salute di una comunicazione alla ditta riportante la conferma dell’avvenuta revoca e subentro, o solo della revoca, del/i responsabili della trasmissione di uno o più siti logistici.
Per effettuare una revoca e/o subentro di un responsabile della trasmissione le ditte:
- per la revoca, identificano una o più persone che dovranno subentrare, per i propri siti logistici, al "Responsabile/i della trasmissione" già nominati;
- registrano alla Piattaforma NSIS del sito internet del Ministero della Salute il/i responsabili delle trasmissioni. Per la registrazione va utilizzato il servizio di registrazione, indicando i propri dati anagrafici, comprensivi dell’indirizzo di posta elettronica e nella sezione di “Ente di appartenenza indicare DITTE”, al fine di ricevere il codice personale di accesso ai servizi (mixxxxx e password); le istruzioni per la registrazione sono riportate nel Manuale di registrazione;
- compilano il modulo presente nella sezione "moduli e linee guida" per ogni subentro, in relazione al sito logistico;
- La compilazione del modulo online consente di ottenere un file in formato pdf. È necessario avere disponibile anche copia elettronica (possibilmente in formato pdf) del documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante e del delegato dello studio di consulenza o agenzia di servizi che presenta l’istanza per conto del legale rappresentante unitamente alla sua delega. I quattro file (il modulo, la delega e le copie del documento di riconoscimento) vanno quindi inviati come allegati utilizzando la casella di posta elettronica certificata che, secondo quanto previsto dalla Legge 2 del 2009 di conversione del DL 185/2008, art. 16 ai comma 6, 7, tutte le imprese iscritte alle Camere di Commercio devono possedere e lo inviano alla casella di posta elettronica certificata indicata nella sezione “Come si presenta la richiesta – PEC”.
30 giorni
Tariffa: nessuna
Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica (DGSISS)
Ufficio 4 - Sistema informativo del Ministero