Data ultimo aggiornamento: 30 aprile 2024
L’Ufficio Centrale Stupefacenti rilascia un’autorizzazione alle aziende autorizzate all’impiego di sostanze stupefacenti e psicotrope e di medicinali compresi nelle Tabelle di cui all’art 13 del DPR 309/90 e s.m.i. e che intendano effettuare delle operazioni di importazioni tra l’Italia e un paese estero, sia comunitario, sia extracomunitario ai fini della sperimentazione clinica, nel caso in cui lo sponsor della sperimentazione clinica incarichi l'azienda a importare il medicinale sperimentale.
Aziende autorizzate all’impiego ai sensi dell’art. 36 del DPR 309/90 e in possesso della relativa determinazione AIFA.
Le aziende preventivamente autorizzate all’impiego ai sensi dell’art. 36 del DPR 309/90 e in possesso della relativa determinazione AIFA, per poter procedere all’importazione, all’approvvigionamento e alla detenzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope ad uso sperimentale clinico devono richiedere ed ottenere il rilascio di Permessi di Importazione o Esportazione.
Al fine di ottenere i permessi I/E, i richiedenti devono provvedere all’inserimento dei dati nel Sistema Informativo Ufficio Centrale Stupefacenti - SIUCS, pertanto devono:
Il Nuovo Sistema Informativo Sanitario prevede l'assegnazione di un codice identificativo univoco da parte del Ministero per ciascuno dei soggetti abilitati all'utilizzo di uno o più sistemi informativi. Per l'accesso al sistema vedi:
Entro 90 giorni dalla data di protocollo in arrivo della richiesta.
I tempi si interrompono in caso di richiesta di integrazioni da parte dell’UCS.
Tariffa: € 49,65 (permesso import/export)
Non è prevista la pubblicazione dell'esito
Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)
Ufficio 7 - Ufficio Centrale Stupefacenti