Data ultimo aggiornamento: 30 settembre 2022
Il medico di bordo fa fronte alle esigenze di assistenza medica a bordo delle navi mercantili e delle navi passeggeri battenti bandiera nazionale.
Oltre a partecipare ai periodici concorsi pubblici di idoneità per acquisire il titolo di medico di bordo abilitato banditi circa ogni 4 anni, i medici interessati, in attesa del concorso, ovvero che abbiano superato il limite di età attualmente stabilito dalla normativa (45 anni), possono in ogni momento richiedere l'iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti sulla base di documentati titoli professionali, di studio e di carriera al Ministero della Salute che provvede alla gestione ed alla valutazione delle richieste.
Per il rinnovo della originaria autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti sono previsti periodici atti di revisione, con cadenza non superiore a cinque anni; le revisioni sono indette con un decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sul Portale del Ministero della Salute, in cui sono specificati i requisiti ed i documenti necessari.
Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti i laureati in medicina e chirurgia da almeno due anni in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, iscritti agli ordini professionali nazionali; possono chiedere l'iscrizione nell'elenco anche i cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea, in possesso dei requisiti stabiliti dal DPCM 7 febbraio 1994, n. 174, articolo 3.
I medici cittadini di Stati Membri UE iscritti tra i medici di bordo supplenti possono svolgere tutte le funzioni proprie del medico di bordo supplente.
Presentare la domanda di iscrizione secondo il modello pubblicato nella sezione Modulistica con i seguenti documenti allegati:
I titoli professionali, di studio e di carriera posseduti devono essere comprovati da idonea certificazione sottoscritta dal Responsabile o Legale Rappresentante della struttura presso la quale il medico ha conseguito titoli o effettuato periodi di servizio. Qualora non possedute, le certificazioni di cui sopra potranno essere autocertificate dall'aspirante all'iscrizione ai sensi dell'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
In questo caso saranno presi in considerazione solo i titoli autocertificati per i quali venga dettagliato:
Quanto sopra al fine sia di consentire una migliore valutazione del candidato sia la prevista azione di controllo da parte della Pubblica Amministrazione. In aggiunta a questi, per i cittadini di Stati membri UE i requisiti stabiliti dall'art. 3 del DPCM 7 febbraio 1994, n. 174 sono i seguenti:
In caso di documentazione completa le istanze hanno risposta entro 30 giorni lavorativi
Tariffa: € 129,11 (tassa di concessione governativa)
Marca da bollo: n. 2 da € 16,00 ciascuna, da apporre rispettivamente sul certificato medico e sull'attestato di iscrizione rilasciato da Ufficio III
Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale della Prevenzione sanitaria (DGPRE)
Ufficio 3 - Coordinamento USMAF - SASN
https://www.salute.gov.it/portale/mediciBordo/dettaglioFaqMediciBordo.jsp?lingua=italiano&id=276