Data ultimo aggiornamento: 31 marzo 2021
Il commercio di mangimi medicati e prodotti intermedi è un’attività che presenta una notevole importanza per la salute animale, per la salubrità degli alimenti d’origine animale destinati all’uomo e per l’ambiente.
La normativa nazionale prevede che tale attività sia subordinata all’autorizzazione del Ministero della Salute.
I mangimi medicati ed i prodotti intermedi possono essere consegnati direttamente all’allevatore o al detentore di animali esclusivamente dal farmacista o dal fabbricante o da altro distributore espressamente autorizzato dal Ministero della Salute, ai sensi del D.Lgs 90 del 3 Marzo 1993 e del D.M del 16 novembre 1993 del Ministero della Salute.
Nella categoria dei distributori che necessitano di tale autorizzazione rientrano, ai sensi dell'art.13 comma 8 del DM 16/11/93, i grossisti titolari dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 31 del D.Lgs 119/92 (ora art.66, comma 1 del D.L.gs 193/2006), e coloro che intendono attivare l’attività ex novo nonchè i rivenditori già in possesso di regolare autorizzazione per il commercio di prodotti per la zootecnia, (art.13 comma 6-7 del DM 16/11/93).
Non è necessaria un'autorizzazione per chi vende mangimi medicati o prodotti intermedi che riportano in etichettatura il proprio nome/ragione sociale quale responsabile di etichettatura (vendita dei propri mangimi o di mangimi prodotti per proprio conto da terzi).
NB: la vendita di mangimi medicati o di prodotti intermedi ai detentori e proprietari di animali è subordinata alla prescrizione medico-veterinaria.
La persona fisica o giuridica responsabile dello stabilimento.
la domanda in carta da bollo deve essere indirizzata all’Ufficio 7 della DGSAF, all’Autorità competente Regionale ed all’ASL territorialmente competente, e dovrà essere corredata con i documenti elencati nella domanda.
La domanda deve essere inviata al Ministero della Salute via pec, la marca da bollo deve essere inviata secondo le procedure di cui alla nota 0012613-03/06/2020-DGSAF, di seguito allegata (marca da bollo digitale).
Per quanto riguarda l'autorizzazione di cui all'art.13 comma 6-7, questa potrà essere rilasciata solo dopo il ricevimento, da parte del Ministero della Salute, di un parere favorevole dell'ASL competente per lo stabilimento.
L' attività potrà iniziare a seguito della notifica del suddetto parere favorevole all'operatore, mentre nel caso previsto dall'art.13 comma 8 del DM 16/11/93, l’attività di vendita può iniziare dal momento in cui l’operatore presenta la domanda al Ministero e contestualmente all’A.S.L. competente per territorio e all’Assessorato Regionale della Sanità.
a) 1 marca da bollo da 16,00 € per il decreto;
b) planimetria in scala non inferiore a 1:1000 (preferibilmente non inferiore a 1:100);
c) attestazione di versamento di € 325,37 sull'IBAN IT 49C 01000 03245 348 0 20 2225 00 del Ministero della Salute, causale: autorizzazione distribuzione mangimi medicati;
d) Fotocopia del decreto autorizzativo per la distribuzione di farmaci veterinari ottenuto ai sensi dell'art.31 del Dlgs 119/92 e successive modifiche.
a) 1 marca da bollo da 16 € per il decreto;
b) planimetria in scala non inferiore a 1:1000 (preferibilmente non inferiore a 1:100);
c) attestazione di versamento di € 325,37 sull'IBAN IT 49C 01000 03245 348 0 20 2225 00 del Ministero della Salute, causale: autorizzazione distribuzione mangimi medicati;
d) atto costitutivo della società e relativo statuto o certificato di iscrizione alla camera di commercio (con valore di certificazione);
e) atto pubblico attestante la disponibilità dei locali (contratto di affitto, atto di acquisto, ecc..);
f) certificato di vigenza del tribunale o autocertificazione corredata di fotocopia del documento d’identità del dichiarante che accerti che nei confronti della ditta richiedente non siano in corso procedure concorsuali di qualsiasi genere;
NB: l'iter verrà concluso solo a seguito del ricevimento, da parte dell'autorità competente regionale o locale, del parere favorevole espresso dall'ASL competente.
60 gg
Tariffa: є 325,37
Marca da bollo: 1 marca da bollo da 16,00 €
Non è prevista la pubblicazione dell'esito
D.Lgs n.90 del 3 marzo 1993 art.9
DM 16/11/93 art. 13 commi 6 e 7
DM 16/11/93 comma 8
Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio 7 - Alimentazione animale