Ministero della Salute

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Data ultimo aggiornamento: 31 marzo 2021

Autorizzazione per la distribuzione/commercio di mangimi medicati e prodotti intermedi (art.9 D.lgs 90/93 e art.13 DM 16/11/93)


La proceduraLa procedura

Il commercio di mangimi medicati e prodotti intermedi è un’attività che presenta una notevole importanza per la salute animale, per la salubrità degli alimenti d’origine animale destinati all’uomo e per l’ambiente.
La normativa nazionale prevede che tale attività sia subordinata all’autorizzazione del Ministero della Salute.
I mangimi medicati ed i prodotti intermedi possono essere consegnati direttamente all’allevatore o al detentore di animali esclusivamente dal farmacista o dal fabbricante o da altro distributore espressamente autorizzato dal Ministero della Salute, ai sensi del D.Lgs 90 del 3 Marzo 1993 e del D.M del 16 novembre 1993 del Ministero della Salute.
Nella categoria dei distributori che necessitano di tale autorizzazione rientrano, ai sensi dell'art.13 comma 8 del DM 16/11/93, i grossisti titolari dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 31 del D.Lgs 119/92 (ora art.66, comma 1 del D.L.gs 193/2006), e coloro che intendono attivare l’attività ex novo nonchè i rivenditori già in possesso di regolare autorizzazione per il commercio di prodotti per la zootecnia, (art.13 comma 6-7 del DM 16/11/93).

Non è necessaria un'autorizzazione per chi vende mangimi medicati o prodotti intermedi che riportano in etichettatura il proprio nome/ragione sociale quale responsabile di etichettatura (vendita dei propri mangimi o di mangimi prodotti per proprio conto da terzi).

NB: la vendita di mangimi medicati o di prodotti intermedi ai detentori e proprietari di animali è subordinata alla prescrizione medico-veterinaria.


Chi può richiederloChi può richiederlo

La persona fisica o giuridica responsabile dello stabilimento.


Cosa serve per richiederloCosa serve per richiederlo

la domanda in carta da bollo deve essere indirizzata all’Ufficio 7 della DGSAF, all’Autorità competente Regionale ed all’ASL territorialmente competente, e dovrà essere corredata con i documenti elencati nella domanda.

La domanda deve essere inviata al Ministero della Salute via pec, la marca da bollo deve essere inviata  secondo le procedure di cui alla nota 0012613-03/06/2020-DGSAF, di seguito allegata (marca da bollo digitale).

Per quanto riguarda l'autorizzazione di cui all'art.13 comma 6-7, questa potrà essere rilasciata solo dopo il ricevimento, da parte del Ministero della Salute, di un parere favorevole dell'ASL competente per lo stabilimento.

L' attività potrà iniziare a seguito della notifica del suddetto parere favorevole all'operatore, mentre nel caso previsto dall'art.13 comma 8 del DM 16/11/93, l’attività di vendita può iniziare dal momento in cui l’operatore presenta la domanda al Ministero e contestualmente all’A.S.L. competente per territorio e all’Assessorato Regionale della Sanità. 

 

marca da bollo digitale.pdf


Moduli e linee guidaModuli e linee guida

  • richiesta di autorizzazione alla distribuzione mangimi medicati e prodotti intermedi art.13 comma 6-7 DM 16/11/93 (formato _13_comma_6.docx)
  • richiesta di autorizzazione alla distribuzione mangimi medicati e prodotti intermedi (distributori autorizzati di farmaci veterinari) art.13 comma 8 DM 16/11/93 (formato 13 comma 8.docx)
  • richiesta di autorizzazione alla distribuzione mangimi medicati e prodotti intermedi (distributori autorizzati di farmaci veterinari) art.13 comma 8 DM 16/11/93 (formato 13 comma 8.odt)
  • richiesta di autorizzazione alla distribuzione mangimi medicati e prodotti intermedi art.13 comma 6-7 DM 16/11/93 (formato _13_comma_6.odt)

Documentazione da allegareDocumentazione da allegare

  • Autorizzazione di cui all'art. 13 comma 8 (distributori autorizzati di farmaci veterinari)

    a) 1 marca da bollo da 16,00 € per il decreto;

    b) planimetria in scala non inferiore a 1:1000 (preferibilmente non inferiore a 1:100);

    c) attestazione di versamento di € 325,37 sull'IBAN IT 49C 01000 03245 348 0 20 2225 00 del Ministero della Salute, causale: autorizzazione distribuzione mangimi medicati;

    d) Fotocopia del decreto autorizzativo per la distribuzione di farmaci veterinari ottenuto ai sensi dell'art.31 del Dlgs 119/92 e successive modifiche.

  • Autorizzazione di cui all'art. 13 comma 6-7

    a) 1 marca da bollo da 16 € per il decreto;

    b) planimetria in scala non inferiore a 1:1000 (preferibilmente non inferiore a 1:100);

    c) attestazione di versamento di € 325,37 sull'IBAN IT 49C 01000 03245 348 0 20 2225 00 del Ministero della Salute, causale: autorizzazione distribuzione mangimi medicati;

    d) atto costitutivo della società e relativo statuto o certificato di iscrizione alla camera di commercio (con valore di certificazione);

    e) atto pubblico attestante la disponibilità dei locali (contratto di affitto, atto di acquisto, ecc..);

    f) certificato di vigenza del tribunale o autocertificazione corredata di fotocopia del documento d’identità del dichiarante che accerti che nei confronti della ditta richiedente non siano in corso procedure concorsuali di qualsiasi genere;

    NB: l'iter verrà concluso solo a seguito del ricevimento, da parte dell'autorità competente regionale o locale, del parere favorevole espresso dall'ASL competente.

Come si presenta la richiestaCome si presenta la richiesta

  • Posta tradizionale
    Ufficio destinatario: Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF) - Ufficio 7 - Alimentazione animale
    Indirizzo destinatario: via Giorgio ribotta 5, 00144 ROMA-EUR
  • PEC
    Indirizzo di PEC: dgsa@postacert.sanita.it
    Oggetto: SA-MA-ACMM
  • E-Mail
    Indirizzo email destinatario: l.contu@sanita.it
    Oggetto: SA-MA-ACMM
  • Consegna a mano
    Indirizzo: Viale Giorgio Ribotta, 5 00144 Roma

Quanto tempo ci vuoleQuanto tempo ci vuole

60 gg


Quanto costaQuanto costa

Tariffa: є 325,37

Marca da bollo: 1 marca da bollo da 16,00 €


Modalità di pagamento
  • Bonifico Bancario
    Intestatario del C/C: Ministero della Salute
    IBAN: IT 49C 01000 03245 348 0 20 2225 00
    Causale: autorizzazione distribuzione mangimi medicati

Come viene comunicato l'esitoCome viene comunicato l'esito

  • Posta tradizionale
  • Posta elettronica certificata

Dove viene pubblicato l'esitoDove viene pubblicato l'esito

Non è prevista la pubblicazione dell'esito


NormativaNormativa

D.Lgs n.90 del 3 marzo 1993 art.9

DM 16/11/93 art. 13 commi 6 e 7

DM 16/11/93 comma 8


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ContattiContatti

  • Nominativo: Laura Contu
    Indirizzo: via Giorgio Ribotta 5 Roma EUR
    Telefono: 06 59946974
    Email: l.contu@sanita.it

Ufficio responsabile del procedimentoUfficio responsabile del procedimento

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio 7 - Alimentazione animale



TemiAree e siti tematici


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