Data ultimo aggiornamento: 05 maggio 2021
Ai fini della tutela della salute pubblica e animale, il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria) stabilisce che l'importazione, anche a solo scopo sperimentale, di organismi patogeni debba essere preventivamente autorizzata dal Ministero della Salute (ex Alto Commissario per l'Igiene e la Sanità).
Ai sensi del decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, articolo 1, comma 2, lettera c), per organismi patogeni si intendono "la raccolta o coltura di organismi o di derivati presenti da soli oppure in nuova combinazione di detta raccolta o coltura di organismi, che possono provocare malattie in qualsiasi essere vivente, ad eccezione dell'uomo; tutti i derivati modificati di tali organismi che possono portare o trasmettere un germe patogeno animale; il tessuto, la coltura cellulare, le secrezioni o gli escrementi con cui o per mezzo di cui un germe patogeno animale può' essere portato o trasmesso. Sono esclusi i medicinali veterinari immunologici autorizzati di cui al decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66".
Pertanto, sono definiti come organismi patogeni, e vincolati di conseguenza all'obbligo della preventiva autorizzazione sanitaria all'importazione, anche i medicinali veterinari immunologici non autorizzati, ossia i medicinali veterinari immunologici privi di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC).
In accordo con le disposizioni derogatorie di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, i suddetti medicinali veterinari possono essere importati ed impiegati in circostanze particolari, quali:
Considerato che i rischi sanitari connessi con l'importazione degli organismi patogeni possono variare in funzione di numerosi fattori (es. patogenicità, diffusibilità, trasmissibilità, potenziale diagnostico, disponibilità di presidi terapeutici o profilattici, ecc.) le prescrizioni per l'importazione, atte a garantire il controllo dei rischi suddetti, vengono stabilite dal Ministero della Salute caso per caso.
Resta fermo che gli organismi patogeni:
Importatori o loro rappresentanti legali
Modulo di istanza di autorizzazione sanitaria per l'importazione di organismi patogeni, ivi inclusi i medicinali veterinari immunologici
oppure
Allegato V del Decreto del Ministero della Salute 12 novembre 2011 (solo per le istanze concernenti l'importazione di organismi patogeni costituiti da medicinali veterinari immunologici non autorizzati destinati alle sperimentazioni cliniche di cui all'articolo 12, comma 3, lettera j) del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193)
Eventuali ulteriori elementi ritenuti necessari per la valutazione dell'istanza possono essere richiesti ad istanza già acquisita.
I documenti da allegare sono specificati nei moduli
30 giorni a decorrere dalla data del protocollo di entrata
Marca da bollo: Solo per le istanze presentate da privati: n. 1 marca da bollo di Euro 16,00 da applicare sull'istanza
Non è prevista la pubblicazione dell'esito
Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio 8 - Coordinamento tecnico degli Uffici Veterinari Periferici (UVAC e UVAC-PIF)