Ministero della Salute

Moduli e servizi on line


Data ultimo aggiornamento: 03 maggio 2021

Autorizzazione sanitaria per l'importazione di articoli da esposizione


La proceduraLa procedura

Ai fini della tutela della salute pubblica e animale, il regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce che l'importazione di articoli da esposizione debba essere preventivamente autorizzata dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione, che per l'Italia è rappresentata dal Ministero della Salute.

Ai sensi del citato regolamento, per articoli da esposizione si intendono i "sottoprodotti di origine animale o prodotti  derivati destinati a esposizioni o attività artistiche".

Considerato che i rischi sanitari connessi con l'importazione dei suddetti articoli possono variare in funzione di  numerosi fattori (es. situazione sanitaria del Paese terzo di provenienza, specie animale d'origine, natura degli articoli, ecc.) le prescrizioni per l'importazione, atte a garantire il controllo dei rischi suddetti, vengono stabilite dal Ministero della Salute caso per caso.

Resta fermo che gli articoli da esposizione:

  • devono provenire soltanto dai Paesi terzi di cui alla colonna “elenchi dei paesi terzi” nella riga 14 della tabella 2, sezione 1,  capo II dell'allegato XIV al regolamento (UE) n. 142/2011;
  • possono essere importati soltanto  attraverso un punto d'entrata (aeroporto, porto, ecc.) sede di Posto di Controllo Frontaliero (PCF);
  • devono essere accompagnati da un documento commerciale indicante le informazioni di cui al regolamento (UE) n. 142/2011, allegato XIV, capo III, sezione 3, punto 2, lettere da a) a g);
  • devono essere trasportati, in imballaggi o contenitori a perfetta tenuta, direttamente dal PCF d'ingresso all'utilizzatore autorizzato;
  • non possono essere destinati ad usi diversi da quelli per i quali sono stati introdotti nel territorio nazionale;
  • se non vengono rispediti al Paese terzo di origine o in un altro Stato membro dell'Unione Europea o Paese terzo devono essere smaltiti in ottemperanza alle prescrizioni di cui al regolamento UE n. 142/2011, allegato XIV, capo III, sezione 3, punto 3, lettera c).

In deroga alle disposizioni comunitarie vigenti, il  procedimento non è applicabile nel caso d'importazione dei seguenti articoli da esposizione:

  • animali della classe biologica Insecta o Arachnida sottoposti ad un trattamento, come l'essiccazione, tale da impedire la propagazione di malattie trasmissibili all'uomo e agli animali;
  • campioni di DNA trasformati destinati a depositi di collezioni per promuovere la ricerca sulla biodiversità, l'ecologia, la scienza medica e veterinaria o la biologia;
  • campioni oggetto di collezioni di storia naturale o destinati alla promozione della scienza, presso musei ed organizzazioni scientifiche, racchiusi completamente in micro vetrini o conservati in mezzi, come l'alcool e la formaldeide, che ne permettono l'esposizione.

Chi può richiederloChi può richiederlo

Importatori o loro rappresentanti legali


Cosa serve per richiederloCosa serve per richiederlo

Modulo di istanza di autorizzazione sanitaria per l'importazione di articoli da esposizione.

Eventuali ulteriori elementi ritenuti necessari per la valutazione dell’istanza possono essere richiesti ad istanza già acquisita.


Moduli e linee guidaModuli e linee guida

  • Modulo di istanza di autorizzazione sanitaria per l'importazione di articoli da esposizione. (formato doc, formato odt)

Documentazione da allegareDocumentazione da allegare

  • Allegati

    I documenti da allegare sono specificati nei moduli

Come si presenta la richiestaCome si presenta la richiesta

  • PEC
    Indirizzo di PEC: dgsa@postacert.sanita.it
    Oggetto: SA-IPAM-IAE: richiesta di autorizzazione sanitaria per l'importazione di articoli da esposizione
    Istruzioni aggiuntive: In caso di utilizzo di una casella di posta ordinaria è necessario allegare il documento di identità

Quanto tempo ci vuoleQuanto tempo ci vuole

 30 giorni a decorrere dalla data del protocollo di entrata


Quanto costaQuanto costa

Marca da bollo: Solo per le istanze presentate da privati: n. 1 marca da bollo di Euro 16,00 da applicare sull'istanza


Modalità di pagamento
  • Attraverso pagamento on line tramite la piattaforma del Ministero - Pagamenti Online integrato con la piattaforma PagoPa

Come viene comunicato l'esitoCome viene comunicato l'esito

  • Posta elettronica certificata

Dove viene pubblicato l'esitoDove viene pubblicato l'esito

Non è prevista la pubblicazione dell'esito


NormativaNormativa

  • Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, articolo 28, paragrafi 3 e 4 ed allegato XIV, capo III, sezione 3

Consulta il Trovanormesalute


ContattiContatti

  • Nominativo: Gilberto Izzi
    Indirizzo: Viale G. Ribotta, 5 - 00144 Roma
    Telefono: 06 59946531
    Email: g.izzi@sanita.it

Ufficio responsabile del procedimentoUfficio responsabile del procedimento

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio 8 - Coordinamento tecnico degli Uffici Veterinari Periferici (UVAC e UVAC-PIF)



TemiAree e siti tematici


Ufficio responsabile del procedimentoUfficio