Data ultimo aggiornamento: 06 agosto 2018
I cittadini extracomunitari, in possesso della qualifica di medico acquisita in uno Stato non appartenente all’Unione europea, che intendono partecipare a iniziative di formazione e/o aggiornamento, che comportano lo svolgimento di attività clinica presso aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, devono presentare domanda al Ministero della salute ai fini del rilascio dell’autorizzazione temporanea ai sensi dell’articolo 39-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
La domanda e la prevista documentazione deve essere trasmessa al Ministero esclusivamente tramite l'azienda ospedaliera, l'azienda ospedaliera universitaria e l'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che organizza l’iniziativa di formazione e/o aggiornamento.
Il Ministero della salute, verificata la completezza e regolarità della documentazione trasmessa dall' azienda ospedaliera, dall'azienda ospedaliera universitaria e dall'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, adotta il decreto di autorizzazione temporanea ai sensi dell’articolo 39-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Il decreto autorizza, per una durata non superiore a due anni, lo svolgimento di attività di carattere sanitario esclusivamente nell’ambito della iniziativa di formazione o di aggiornamento, per la quale è rilasciata ed esclusivamente presso l’ azienda ospedaliera, l’azienda ospedaliera universitaria e l’istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, sotto la cui responsabilità è organizzata l’iniziativa di formazione o di aggiornamento.
Cittadini non comunitari, in possesso della qualifica di medico acquisita in un Paese non comunitario.
L'interessato deve presentare domanda in bollo al Ministero della Salute (modello di domanda S) accompagnata da tutta la documentazione indicata nell'allegato S.
La domanda e la documentazione può essere presentata esclusivamente tramite l'azienda ospedaliera, l'azienda ospedaliera universitaria o l'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che organizza l'iniziativa di formazione o di aggiornamento, a cui il medico non comunitario chiede di essere ammesso.
Avvertenze generali:
Le legalizzazioni dei titoli conseguiti in un Paese non comunitario sono accettate se effettuate dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana, presente nello Stato dove è stato rilasciato il titolo, oppure se effettuate mediante Apostille(Convenzione de L’Aia 5.10.1961).
Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano. Detta traduzione dovrà essere certificata conforme al testo originale dall'Ambasciata o consolato italiano presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, oppure dovrà essere giurata dal traduttore presso un Tribunale italiano.
I documenti in fotocopia possono essere autenticati o presso l'Ambasciata o Consolato italiano nel Paese di provenienza o in Italia presso gli uffici di qualunque Comune italiano.
Non sono ammesse fotocopie a colori.
Questa amministrazione invierà tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento all'indirizzo dell'Ente organizzatore dell'iniziativa di formazione o aggiornamento, a cui il richiedente chiede di essere ammesso, indicato dall'interessato nella domanda.
Sarà, pertanto, cura dell'interessato dare tempestiva comunicazione di ogni variazione dell'indirizzo tramite lettera.
L'Amministrazione non sarà responsabile delle comunicazioni non pervenute a causa di errata indicazione del recapito da parte dell'interessato o di restituzione al mittente per compiuta giacenza.
L’autorizzazione temporanea rilasciata ai sensi dell’art. 39-ter del d.lgs 286/1998 consente l’esercizio di attività clinica esclusivamente nell’ambito delle iniziative di formazione ed aggiornamento per le quali è rilasciata, all’interno della struttura in cui le suddette iniziative si svolgono e sotto la supervisione del tutor.
L’autorizzazione temporanea non costituisce riconoscimento della qualifica professionale di medico ai sensi degli artt. 49 e 50 del D.P.R. 394/1999 e s.m e del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e s.m. e pertanto l’esercizio della professione sanitaria in Italia al di fuori dei suddetti limiti costituisce violazione della legge penale.
L’autorizzazione temporanea non consente in ogni caso l’ammissione alle scuole di specializzazione di area sanitaria, previste dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e s.m., né ai corsi di dottorato di ricerca.
Trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa.
Marca da bollo: Da €16,00 da applicare sul modello di domanda
Non è prevista la pubblicazione dell'esito
Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)
Ufficio 2 - Riconoscimento titoli delle professionalità sanitarie e delle lauree specialistiche e magistrali