Data ultimo aggiornamento: 07 maggio 2020
L’UCS - Ufficio Centrale Stupefacenti rilascia licenze di precursori di droghe di categoria 1. Tale licenza permette di effettuare le seguenti operazioni:
Sono escluse dall'obbligo di licenza le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze classificate in categoria 1 e la vendita o la cessione di tali sostanze in dose e forma di medicamento. La licenza ha validità triennale.
In caso di sostituzione del funzionario competente, la licenza può essere modificata su domanda come da apposito modulo di richiesta. Dalla data di ricezione presso il Ministero della Salute della richiesta di sostituzione viene consentita la prosecuzione dell’attività.
Gli elementi necessari alla presentazione della domanda sono indicati nel
entro 60 giorni dalla data di arrivo della richiesta.
I tempi si interrompono in caso di richiesta di documentazione integrativa da parte dell’UCS.
Termini dei ricorsi
Avverso i provvedimenti autorizzativi e gli eventuali provvedimenti di diniego è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni
Tariffa: Prima licenza euro 314,56. Rinnovo, modifica requisiti euro 246,78
Marca da bollo: 3 marche da bollo da € 16,00 da apporre sull'istanza
Non è prevista la pubblicazione dell'esito
Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)
Ufficio 7 - Ufficio Centrale Stupefacenti