Data ultimo aggiornamento: 22 luglio 2022
Su richiesta delle Società che intendono esportare i prodotti cosmetici al di fuori dell’Unione europea, il Ministero della Salute rilascia il “Certificato di libera vendita” (CLV) nel quale si dichiara che, considerando sia le dichiarazioni rese dal richiedente sia le procedure regolatorie dell’Autorità competente, i prodotti cosmetici oggetto del CLV possono essere venduti liberamente in Italia.
La persona responsabile/direttore tecnico/ il legale rappresentante della Società che intende esportare i prodotti cosmetici in Paesi al di fuori dell'Unione europea, oppure la Società produttrice in conto terzi di tali prodotti.
Il rilascio del certificato, ai sensi della L.241/90, avviene in 30 giorni dalla data di accettazione dell'istanza (timbro ufficio accettazione corrispondenza del Ministero o ricevuta di ritorno per raccomandata A/R o ricevuta di ritorno PEC).
Se la documentazione non è completa o non è conforme alla normativa, l’Ufficio competente richiede documentazione integrativa. In questo caso interviene la sospensione dei termini temporali dell’istruttoria fino all’acquisizione della documentazione richiesta.
Tariffa: € 95,00 per ogni CLV richiesto
Marca da bollo:
Non è prevista la pubblicazione dell'esito
Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)
Ufficio 8 ¿ Biocidi e cosmetici
FAQ -Rilascio di CLV di prodotto cosmetico.pdf