Data ultimo aggiornamento: 27 agosto 2020
Il Ministero della Salute rilascia l'autorizzazione all'immissione sul mercato e all'utilizzazione nel territorio italiano di un prodotto biocida, contenente una sostanza attiva inclusa nella lista positiva secondo il Regolamento UE 528/2012.
Avverso i provvedimenti autorizzativi e gli eventuali provvedimenti di diniego è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni
Il richiedente può essere:
Il titolare dell'autorizzazione è la persona a cui è rilasciato il provvedimento finale. La responsabilità dell'immissione sul mercato di un prodotto, la classificazione, l'etichettatura, ecc. è sempre del titolare dell'autorizzazione.
Il richiedente deve comunque avere un ufficio permanente legalmente domiciliato nel territorio comunitario.
Per richiedere un'autorizzazione nazionale occorre rispettare i requisiti di cui all'articolo 29 e seguenti del Regolamento (UE) n.528/2012.
La tempistica indicata nel Regolamento 528/2012 prevede:
Tariffa: Vedi la pagina tariffe biocidi
Marca da bollo: L'assolvimento dell'imposta di bollo verrà richiesta in corso del procedimento in funzione dell'estensione del provvedimento.
Non è prevista la pubblicazione dell'esito
Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)
Ufficio 1 - Affari generali e prodotti di interesse sanitario diversi dai dispositivi medici