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Registrazione nell’elenco delle farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita on line di medicinali senza obbligo di prescrizione e rilascio del logo per i venditori di medicinali online autorizzati

La proceduraLa procedura

Le farmacie e gli esercizi commerciali che intendono vendere on line medicinali senza obbligo di prescrizione richiedono l’autorizzazione alla regione o alla provincia autonoma ovvero alle altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome.

Un sito web può essere utilizzato esclusivamente da un unico sito logistico di una farmacia o di una parafarmacia.

A seguire devono richiedere la registrazione nell’elenco degli esercizi autorizzati  alla vendita on line dei medicinali senza obbligo di prescrizione  e, contestualmente, richiedere il rilascio da parte del Ministero del logo identificativo nazionale da apporre sulle pagine del sito internet attraverso le quali si effettua la vendita.

Chi può richiederloChi può richiederlo

Le farmacie e gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno ottenuto l’autorizzazione  dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome a fornire medicinali a distanza al pubblico ai sensi del comma 3, dell’articolo 112-quater, del decreto legislativo 219/2006.

Cosa serve per richiederloCosa serve per richiederlo

Per ottenere la registrazione nell’elenco delle farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita on line, è necessario compilare ed inviare il modulo online riportato nella sezione “modulistica” con le seguenti informazioni:

  • Codice Identificativo Ministeriale assegnato
  • Denominazione
  • Indirizzo completo (comprensivo di Via, CAP, Frazione, Comune, Provincia, Regione)
  • Partita IVA
  • Indirizzo del sito web utilizzato a tale fine
  • Tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito commerciale (decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, autorizzati alla vendita on line
  • Autorizzazione dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome a fornire medicinali a distanza al pubblico
  • Documento di riconoscimento

ModuliModuli

Documentazione da allegareDocumentazione da allegare

  • Autorizzazione degli enti territoriali

    Copia dell’autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero da altra autorità competente, individuata dalla legislazione della regione o della provincia autonoma

  • Documento di identità

    Copia del documento di identità del presentatore dell'istanza

Come si presenta la richiestaCome si presenta la richiesta

Quanto tempo ci vuoleQuanto tempo ci vuole

Entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta completa di allegati trasmessa via PEC

Quanto costaQuanto costa

Tariffa: Non è previsto il pagamento di alcuna tariffa


Come viene comunicato l'esitoCome viene comunicato l'esito

  • Posta elettronica certificata

Dove viene pubblicato l'esitoDove viene pubblicato l'esito

  • Sito Istituzionale

NormativaNormativa

  • Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
    Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE. (G.U. Serie Generale , n. 142 del 21/06/2006)

  • Circolare 26 gennaio 2016
    Vendita on line dei medicinali senza obbligo di prescrizione ai sensi dell''articolo 112-quater del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
     
  • Circolare 10 maggio 2016
    Vendita on line dei medicinali senza obbligo di prescrizione ai sensi dell''articolo 112-quater del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 21


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Data ultimo aggiornamento: 15 febbraio 2024


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