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Registrazione dei produttori e dei distributori di microchip per l'identificazione degli animali della specie canina

La proceduraLa procedura

I microchip per l'identificazione dei cani possono essere prodotti o commercializzati unicamente da soggetti registrati presso il Ministero della Salute. La registrazione è effettuata dalla DGSA, Ufficio 6, che predispone due elenchi distinti, relativi rispettivamente a:

  • produttori, intesi come i soggetti ai quali il Ministero della Salute assegna una serie numerica di codici identificativi degli animali e che procedono alla memorizzazione di tali codici nei microchip prodotti;
  • distributori, intesi come i soggetti che provvedono alla distribuzione e alla commercializzazione in territorio nazionale dei microchip fabbricati da produttori preventivamente registrati.

L'Ufficio 6 comunica l'avvenuta registrazione mediante apposita nota inviata ai produttori e ai distributori registrati.

Chi può richiederloChi può richiederlo

I produttori e i distributori di microchip

Cosa serve per richiederloCosa serve per richiederlo

Istanza di registrazione conforme all'Accordo Stato -Regioni del 24 gennaio 2013 e la documentazione ivi prevista, in particolare:

  1. una copia dell'iscrizione alla camera di commercio o la relativa autocertificazione (produttori e distributori);
  2. le certificazioni attestanti il superamento delle prove di conformità alle norme ISO 11784 e 11785 e di funzionamento (esclusivamente a carico dei produttori).

Il produttore o un suo rappresentante legale deve altresì depositare presso il Ministero della Salute - Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario - un esemplare del dispositivo destinato alla commercializzazione in territorio nazionale, nella confezione con la quale lo stesso sarà posto in vendita.

ModuliModuli

Come si presenta la richiestaCome si presenta la richiesta

  • Posta tradizionale
    Ufficio destinatario: Ufficio 6 - Tutela del benessere animale, igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria
    Indirizzo destinatario: Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità animale e del farmaco veterinario - Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
  • PEC
    Indirizzo di PEC: dgsa@postacert.sanita.it
    Oggetto: ADA-CA-BAM
    Istruzioni aggiuntive: Questa modalità è consentita solo se inviata da altra PEC

Quanto tempo ci vuoleQuanto tempo ci vuole

30 giorni

Quanto costaQuanto costa

Tariffa: Il servizio è gratuito


Come viene comunicato l'esitoCome viene comunicato l'esito

  • Posta elettronica certificata

Dove viene pubblicato l'esitoDove viene pubblicato l'esito

  • Sito Istituzionale

NormativaNormativa

  • Legge 14 agosto 1991, n. 281
  • Leggi regionali di attuazione delle legge 281/91.
  • Accordo 6 febbraio 2003
    Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.
  • Accordo 24 gennaio 2013
    Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione. (Rep. atti n. 5/CU).


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ContattiContatti

  • Nominativo: Giandomenico Di Vito
    Indirizzo: Viale G. Ribotta, 5 - 00144 Roma
    Telefono: 0659946244
    Email: g.divito@sanita.it

Ufficio responsabile del procedimentoUfficio responsabile del procedimento

Ufficio 6 - Tutela del benessere animale, igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria

FAQFAQ

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TemiAree e siti tematici

Ufficio responsabile del procedimentoUfficio


Data ultimo aggiornamento: 20 aprile 2017


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