Direzione generale della programmazione e dell'edilizia sanitaria
Direzione generale della programmazione e dell'edilizia sanitaria
Direttore:
Funzioni
La Direzione generale della programmazione e dell’edilizia sanitaria, svolge le seguenti funzioni:
- definizione e monitoraggio del piano sanitario nazionale e dei piani di settore aventi rilievo e applicazione nazionale;
- analisi dei fabbisogni finanziari del SSN e costi standard in sanità;
- vigilanza sulle modalità di gestione e di finanziamento dei sistemi di erogazione delle prestazioni sanitarie diverse da quelle erogate dal Servizio Sanitario Nazionale;
- elaborazione e verifica dei dati economici relativi all'attività del SSN e aggiornamento dei modelli economici del nuovo sistema informativo sanitario, anche con riguardo a modelli predittivi innovativi abbinati alle nuove tecniche della machine learning e dell'intelligenza artificiale;
- monitoraggio della spesa sanitaria e realizzazione di misure di appropriatezza, efficacia ed efficienza;
- programmazione, definizione e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nonché programmazione e gestione del sistema di garanzia per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria e indicatori per la verifica dell'erogazione dei LEA;
- attività di supporto e coordinamento del Comitato di verifica dell'effettiva attuazione dei LEA in condizioni di efficienza e appropriatezza;
- programmi umanitari per cure;
- rischio clinico, promozione e verifica della qualità e sicurezza delle prestazioni; conduzione di verifiche ispettive in caso di eventi avversi di particolare gravità in collaborazione con i servizi sanitari regionali e il Comando Carabinieri per la tutela della salute;
- sperimentazioni gestionali ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e relativo monitoraggio;
- analisi e monitoraggio della mobilità sanitaria interregionale;
- programmazione tecnico-sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività tecniche sanitarie regionali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze per i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del SSN, anche in relazione ai piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali;
- supporto alle attività del Sistema nazionale di verifica e controllo dell'assistenza sanitaria (SiVeAS), compresa la verifica dei piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali;
- determinazione dei criteri generali per la classificazione e la remunerazione delle prestazioni del SSN;
- fondi sanitari integrativi;
- programmazione degli interventi di valorizzazione dei centri di eccellenza sanitaria;
- monitoraggio delle schede di dimissione ospedaliera e analisi dell'attività ospedaliera a livello nazionale;
- analisi, programmazione, finanziamento, gestione e monitoraggio degli investimenti di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico;
- urgenza ed emergenza sanitaria (servizio 118);
- attuazione e monitoraggio della normativa sulle cure;
- palliative e terapia del dolore;
- verifica delle liste di attesa e interventi finalizzati alle loro riduzioni;
- individuazione dei principi organizzativi per lo sviluppo della telemedicina, in raccordo con la Direzione generale di cui all'articolo 16 e con l'Unità di missione di cui all'articolo 9;
- definizione dei criteri e requisiti per l'esercizio, l'autorizzazione e l'accreditamento delle attività sanitarie;
- attività di studio e promozione di nuovi modelli per l'erogazione delle cure primarie e per l'integrazione socio-sanitaria;
- azione di monitoraggio, anche attraverso il Nucleo di supporto per l'analisi delle disfunzioni e la revisione organizzativa (SAR), e qualificazione della rete dell'offerta sanitaria;
- tenuta dei rapporti con la sanità militare in raccordo con le Direzioni generali di cui agli articoli 11 e 16;
- cura del contenzioso e affari legali nelle materie di competenza della Direzione generale.
Presso la Direzione opera altresì il nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Nelle more del completamento del processo di riorganizzazione è stato adottato il decreto ministeriale 3 gennaio 2024, che consente ai Dipartimenti di avvalersi delle Ex Direzioni generali e dei relativi Uffici dirigenziali di livello non generale.