Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza
Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza
Direttore:
Funzioni
Nell'ambito del Ministero della salute, presso il Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio, opera fino al 31 dicembre 2026 l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, istituita con decreto del Ministro della salute 15 settembre 2021, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021. All'Unità di missione è preposto un Direttore generale con un incarico di livello dirigenziale generale.
Per l'attuazione degli interventi della Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, l'Unita' di missione, ferme restando le competenze rispettivamente attribuite dalla legge alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, quale soggetto attuatore, svolge le seguenti funzioni:
- proposte, in raccordo con le Direzioni generali di cui agli articoli 15 e 16, in materia di strategia nazionale di sanità elettronica, telemedicina e Fascicolo Sanitario Elettronico, e attività istruttoria volta alla approvazione dei principi e delle linee guida adottati in materia dalla Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;
- attuazione della normativa in materia di Fascicolo Sanitario Elettronico, Ecosistema dati sanitario (EDS) e digitalizzazione della documentazione sanitaria, in raccordo con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali nel ruolo di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD), ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- promozione dei principi dell'amministrazione digitale e degli open data e definizione degli indirizzi per la digitalizzazione, individuati dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali nel ruolo di Agenzia nazionale per la sanità digitale, in coerenza con le linee strategiche dell'Agenda digitale italiana di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- attuazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con particolare riferimento all'accesso telematico, al riutilizzo dei dati del Ministero e all'accessibilità degli stessi;
- azione di indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica, relativamente ai sistemi, alle infrastrutture, anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nonché ai dati in attuazione della normativa nazionale, europea ed internazionale in materia di protezione dei dati sanitari, anche in raccordo con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale quale autorita' nazionale per la cybersicurezza e l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal Garante per la protezione dei dati personali, e sulla base dei principi tecnici definiti dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali nel ruolo di Agenzia nazionale per la sanità digitale;
- sviluppo e gestione tecnica del portale internet istituzionale e sviluppo e gestione della rete intranet;
- gestione di osservatori e centri di documentazione;
- promozione della digitalizzazione in ambito sanitario per l'evoluzione del nuovo sistema informativo sanitario;
- individuazione dei fabbisogni informativi del SSN e del Ministero in raccordo con le altre Direzioni generali;
- coordinamento dell'informatizzazione concernente il SSN;
- pianificazione, progettazione, sviluppo e gestione dell'infrastruttura tecnologica, delle reti, dei sistemi e dei flussi informativi del SSN e del Ministero in raccordo con le altre Direzioni generali, anche in attuazione della disciplina in materia di accessibilità e fruibilità;
- attuazione del piano d'azione per l'evoluzione del sistema informativo sanitario;
- direttive tecniche per l'adozione nel SSN dei certificati telematici, delle prescrizioni elettroniche e della digitalizzazione della documentazione sanitaria;
- monitoraggio, verifica ed elaborazione dei dati relativi all'attività del Servizio sanitario nazionale, anche a supporto delle attività delle Direzioni generali del Ministero e degli altri soggetti competenti;
- attività e funzioni dell'Ufficio di statistica, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, incluse l'analisi e la diffusione dei dati relativi all'attività del SSN;
- cura delle pubblicazioni statistiche in materia sanitaria e relazione sullo stato sanitario del Paese;
- cura del contenzioso e affari legali nelle materie di competenza dell'Unita' di missione.
- Il Direttore generale è individuato quale responsabile per la transizione digitale ai sensi dell'articolo 17 del codice dell'Amministrazione digitale. Qualora ricorrano esigenze organizzative o ragioni di opportunità, il Ministro può nominare per tali funzioni un altro dirigente di prima fascia ovvero, se necessario, di seconda fascia dei ruoli del Ministero.
- Il Direttore generale è il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
- Le funzioni e i compiti di cui ai commi 2, 3 e 4, diversi da quelli relativi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono attribuiti, a decorrere dal 1° gennaio 2027 e in assenza di disposizioni normative di proroga dell'Unità di missione, alla Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità, fermo restando la previsione di riorganizzazione ai sensi dell'articolo 23, comma 4.
Nelle more del completamento del processo di riorganizzazione è stato adottato il decreto ministeriale 3 gennaio 2024, che consente ai Dipartimenti di avvalersi delle Ex Direzioni generali e dei relativi Uffici dirigenziali di livello non generale.