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Data di pubblicazione: 12 giugno 2003

Data di scadenza: 12 luglio 2003

Programma per la ricerca Sanitaria 2003: attività di ricerca finalizzata
(art.12 e art. 12/bis del D.Lgs. 502/92 come modificato ed integrato dal D.Lgs.229/99)

Lettera di invito ,
Progetti di presentazione (Allegato 2A)
Progetti esecutivi (Allegato 2B)


INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI

  1. Finalità e caratteristiche generali
  2. Soggetti ammessi al finanziamento
  3. Tipologie di progetti ammessi al finanziamento
  4. Presentazione delle domande
  5. Selezione delle proposte
  6. Erogazione dei fondi

1. FINALITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI

Nell'ambito della Politica di Ricerca e Sviluppo del Ministero della Salute, finanziata ai sensi della vigente normativa (art.12 e 12/bis del D.Lgs.502/92 come modificato ed integrato dal D.Lgs.229/99), il Programma per la Ricerca Sanitaria Finalizzata 2003 intende promuovere una ricerca strumentale agli obiettivi esplicitati nel Piano Sanitario Nazionale 2003 - 2005 sulle tematiche specifiche individuate come prioritarie, definite al successivo punto 3.
Il programma di ricerca deve:

  1. rispondere al fabbisogno conoscitivo e operativo del Servizio Sanitario Nazionale e ai suoi obiettivi di salute
  2. prevedere il concretizzarsi in prodotti che possano essere trasferiti al SSN, al fine di migliorare l'efficacia, la qualità e l'appropriatezza del servizio.

 

2. SOGGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO


I progetti di ricerca possono essere presentati esclusivamente dai destinatari istituzionali del finanziamento del Ministero della Salute ex comma 6 dell'art. 12/bis del D.Lgs.502/1992 come modificato ed integrato dal D. Lgs.229/99, d'ora in poi denominati Destinatari Istituzionali (DI), ovvero: Regioni e Province Autonome, Istituto Superiore di Sanità, Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro, Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici e privati, Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

Alla realizzazione dei progetti possono concorrere, sulla base di specifici accordi, contratti o convenzioni da stipularsi con l'istituzione DI proponente, le Università, il Consiglio nazionale delle ricerche e gli altri Enti di ricerca pubblici e privati, nonché le imprese pubbliche e private, d'ora in poi denominati Istituzioni Esterne (IE).

I fondi stanziati per la ricerca finalizzata 2003 possono essere utilizzati, fino ad un massimo del 10% per progetti cofinanziati da Enti, Istituzioni o imprese pubbliche o private, diverse dai Destinatari Istituzionali, che concorrano al finanziamento totale della ricerca nei termini previsti dal comma 6 dell'art. 12/bis del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.

Per accedere alle quote di cofinanziamento deve essere riconosciuto, da parte della Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria, l'interesse sanitario pubblico della ricerca proposta.

I progetti di ricerca cofinanziata dovranno essere presentati nel rispetto di quanto previsto dal presente bando e, comunque, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di ricerca e sviluppo per quanto concerne la ricerca fondamentale, la ricerca industriale e l'attività di sviluppo precompetitiva.

Occorre effettuare una differenziazione tra i destinatari dei finanziamenti per la ricerca, in relazione alle modalità funzionali normativamente previste per ciascun Destinatario Istituzionale (DI).

A) Per quanto attiene le Regioni, le Province autonome e l'Agenzia dei Servizi Sanitari Regionali, per ciascun progetto devono essere individuati il Coordinatore Scientifico ed il Responsabile Amministrativo.

Il Coordinatore Scientifico può essere presente in un solo progetto.

Il Coordinatore Scientifico di un progetto strategico finanziato dal Ministero nell'esercizio immediatamente precedente, non può essere responsabile di un progetto presentato per il corrente esercizio finanziario.

Il Responsabile Amministrativo deve necessariamente appartenere al DI proponente.

Le Regioni, le Province Autonome e l'Agenzia possono presentare progetti nei quali siano presenti una o più unità operative DI e/o IE; ciascuna unità operativa è coordinata da un Responsabile Scientifico di unità operativa.

L'articolazione complessiva del progetto ed il numero delle unità operative coinvolte devono essere coerenti con il volume e la tipologia di attività previste dal programma di ricerca proposto.
Deve essere comunque presente almeno un'unità operativa appartenente al S.S.N.


B) Per quanto concerne l'I.S.S., l'I.S.P.E.S.L., gli II.RR.CC.CC.SS. e gli II.ZZ.SS., ogni progetto può articolarsi in più unità operative di ricerca, in cui converga un congruo numero di ricercatori e sia coordinato da un ricercatore dipendente o convenzionato con il DI proponente di seguito chiamato Coordinatore Scientifico del progetto.

Le unità operative vengono scelte dal Coordinatore Scientifico del progetto nell'ambito degli stessi DI o all'esterno, nell'ambito degli IE, sulla base della chiara e documentata esperienza dimostrata nel settore specifico del progetto presentato.

La struttura del progetto consiste, pertanto, in un insieme di unità operative, ciascuna diretta da un ricercatore Responsabile Scientifico di unità operativa, scelto anche al di fuori dei DI.

Il Responsabile di Unità Operativa può essere presente in non più di tre progetti.

Per ogni progetto coordinato il numero delle Unità Operative coinvolte, la complementarietà scientifica dei singoli progetti di ricerca ed il finanziamento richiesto devono essere tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo finale. Pertanto ogni U.O. dovrà esplicitare la propria compartecipazione in termini di mesi/uomo e di un eventuale cofinanziamento messo a disposizione attraverso diverse fonti, incluse quelle comunitarie per la ricerca.

Un'equilibrata presenza di unità intramurali ed extramurali confluenti nel progetto viene ritenuta idonea al raggiungimento dei risultati e può contribuire a costituire intorno ai DI una rete di connessione di competenze qualificate relativamente all'area in argomento.

Il Coordinatore Scientifico del progetto strategico, il quale può essere presentato in un progetto, che è stato finanziato dal Ministero nell'esercizio immediatamente precedente non può essere responsabile di un progetto di ricerca presentato per il corrente esercizio finanziario.

Il Coordinatore Scientifico propone le assegnazioni finanziarie alle varie unità operative, sulla base delle richieste avanzate e compatibilmente con le risorse assegnate al progetto; si fa inoltre carico dello svolgimento e dell'attuazione del programma scientifico descritto nella richiesta.

L'Amministrazione a cui afferisce il Coordinatore Scientifico del programma assicurerà, attraverso adeguati atti convenzionali, i rapporti di collaborazione finanziaria con le unità extramurali, ove previste.

Ciascun DI può presentare fino ad un massimo di progetti strategici come di seguito indicato:

L'Istituto Superiore di Sanità n. 18 progetti.
Gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico n. 8 progetti.
Le Regioni e Province autonome n. 20 progetti .
Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali n.8 progetti .
L'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro n.8 progetti.
L'Agenzia per i servizi sanitari regionali n.8 progetti.

 

3. TIPOLOGIE DI PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO

Il programma di ricerca finalizzata 2003 individua progetti di intervento che attuano gli obiettivi prioritari biomedici e sanitari del Piano Sanitario Nazionale, suddivisi in due aree di ricerca:

  1. area di ricerca a indirizzo biomedico, denominata con codice B;
  2. area di ricerca sui servizi sanitari, denominata con codice S.

Il programma di ricerca, comprende, per ciascuna area, tematiche strategiche cui corrispondono rispettivamente i seguenti codici:

- BS per i progetti strategici di area biomedica;
- SS per i progetti strategici di area servizi sanitari.

Nell'allegato 1, per ciascun progetto strategico, si individuano il razionale, gli obiettivi specifici e i risultati attesi.

Sono ammessi al finanziamento soltanto progetti di ricerca di durata massima biennale che rientrino in uno o più degli obiettivi specificati per la tematica d' insistenza.
Ciascun progetto deve essere coerente con il razionale specificato nell'ambito di ciascuna tematica.

 

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE


I progetti in via preliminare ed in forma riassuntiva (All.A) dovranno pervenire per via telematica sul sito web del Ministero della Salute www.ministerosalute.it (Ricerca Sanitaria - Sistemi Informativi - Software per i destinatari istituzionali dei progetti di ricerca finalizzata) entro le ore 14,00 del giorno 12 luglio 2003 utilizzando l'apposita modulistica e secondo le modalità descritte di seguito.

Con riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 181 del 6/8/2001, della Legge 3/8/2001 n.317, "Istituzione del Ministero della Salute", ad integrazione della documentazione trasmessa telematicamente, dovranno pervenire alla Direzione Generale della Ricerca Sanitaria e della Vigilanza sugli Enti - Viale della Civiltà Romana, 7 - 00144 ROMA - due copie cartacee dei progetti in forma riassuntiva presentati e correlate da una lettera di accompagnamento del legale rappresentante del Destinatario Istituzionale (DI) proponente.

Il plico, recapitato anche a mano, dovrà recare, oltre l'indicazione del destinatario, la seguente dicitura: PROGRAMMA PER LA RICERCA FINALIZZATA 2003.


Ai fini dell'accettazione, farà fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell'ufficio accettante e comunque la documentazione dovrà pervenire entro e non oltre dieci giorni dalla scadenza del presente bando.

Le imprese private interessate al cofinanziamento dei progetti, dovranno presentare alla predetta Direzione Generale, una lettera di intenti, nella quale saranno evidenziati gli obiettivi, le metodologie ed il piano finanziario inerenti il progetto, con le relative quote di cofinanziamento.

La trasmissione telematica dei progetti viene attivata, per ciascun Ente, da parte del Rappresentante legale che, appositamente accreditato, accede alle funzioni riservate per la trasmissione via rete dei progetti stessi.

Gli utenti già accreditati nell'anno 2002 dovranno utilizzare la stessa utenza e password. Chi non avesse presentato iniziative progettuali per l'esercizio precedente, dovrà accreditarsi presso l'Amministrazione per poter usufruire delle funzionalità previste. A tale scopo avrà a disposizione una funzione attraverso la quale farà richiesta di accreditamento al sistema, indicando l'identificativo utente e la parola chiave da utilizzare. A questa funzione sarà possibile accedere dal sito del Ministero della Salute www.ministerosalute.it (Ricerca Sanitaria - Sistemi Informativi - Software per i destinatari istituzionali dei progetti di ricerca finalizzata). L'Amministrazione, previa verifica della sussistenza dei requisiti del richiedente, provvederà ad accreditare l'utenza.

La registrazione telematica dei Progetti avverrà adottando il formato standard XML (Extensible Markup Language).

A tale scopo, anche per l'anno 2003, sarà resa disponibile un'applicazione software di supporto per l'acquisizione dei dati di progetto richiesti nella forma riassuntiva (All.A) e per la loro predisposizione in un file in formato XML.
Gli utenti che hanno già utilizzato l'analoga applicazione software per l'anno 2002, dovranno comunque utilizzare la versione 2003 predisposta per l'accettazione di nuove tematiche.
Detta applicazione sarà destinata, per le parti di loro spettanza, ai Coordinatori Scientifici di progetto ed ai Responsabili Scientifici di Unità Operativa.

La modalità di trasmissione del file XML alla base dati centrale sarà garantita mediante un'opportuna funzionalità attestata sulla rete pubblica Internet e sulla rete del Sistema Informativo Sanitario. In ogni caso, l'attivazione di tale funzionalità sarà riservata unicamente ai Referenti accreditati.


Le istruzioni operative relative a:

  • modalità di utilizzo delle funzioni software rese disponibili sul sito del Ministero;
  • manuale utente dell'applicazione software di acquisizione dati dei progetti e loro
    predisposizione in formato XML;
  • caratteristiche informatiche per lo scambio dei dati in formato elettronico (Document
    TypeDefinition);
  • caratteristiche hardware e software di base delle postazioni di lavoro Personal Computer;
    saranno disponibili sul sito web del Ministero della salute www.ministerosalute.it (Ricerca Sanitaria - Sistemi Informativi - Software per i destinatari istituzionali dei progetti di ricerca finalizzata)

Non saranno ammessi a valutazione i progetti presentati con modalità diverse da quelle sopra
descritte o spediti oltre il termine sopra indicato.

 

5. SELEZIONE DELLE PROPOSTE


Le proposte pervenute nel termine e con le modalità sopraindicate saranno ammesse a
valutazione previa verifica, da parte della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, della rispondenza ai seguenti criteri:

  1. pertinenza del contenuto del progetto rispetto agli obiettivi individuati nel presente invito;
  2. predisposizione di criteri e di indicatori per la verifica, anche in itinere del raggiungimento
    degli obiettivi;
  3. rilevanza e trasferibilità all'interno del SSN dei risultati previsti dal progetto, ai fini del
    miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi a tutela della salute
  4. realizzazione del progetto attraverso lo sviluppo di network interregionali.


Successivamente, i criteri di cui si terrà conto per la predisposizione della graduatoria ai
fini di ammissione a finanziamento, sono i seguenti:

  1. validità ed originalità scientifiche della proposta, congruenza della metodologia rispetto
    agli obiettivi, nonché collegamento con altri progetti nell'ambito dello stesso settore;
  2. qualificazione scientifica del Coordinatore Scientifico del progetto e dei Responsabili
    scientifici delle Unità Operative sulla base dei rispettivi curricula e adeguatezza delle
    risorse già presenti;
  3. presenza di cofinanziamenti periferici o compartecipazioni;
  4. risultati scientifici e pubblicazioni riguardanti l'argomento per cui si richiede il
    finanziamento
  5. congruità finanziaria della proposta rispetto agli obiettivi prefissati.

Il punteggio attribuito alle voci a), b), c), d) ed e) è rispettivamente di 35, 35, 15, 10 e 5.

I progetti valutati positivamente dalla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria dovranno essere integrati entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, da un dettagliato progetto esecutivo (All.B).

Anche il progetto esecutivo dovrà essere inviato telematicamente con le stesse modalità utilizzate per inviare i progetti in forma riassuntiva (All.A). Inoltre, per l'acquisizione dei dati richiesti nel progetto esecutivo (All.B) e per la loro predisposizione in un file in formato XLM, potrà essere usata la stessa applicazione software già utilizzata agli stessi scopi per il progetto nella forma riassuntiva (All.A).

A completamento della documentazione trasmessa telematicamente dovranno pervenire alla Direzione Generale della Ricerca Sanitaria e della Vigilanza sugli Enti - Viale della Civiltà Romana 7 - 00144 Roma - ulteriori due copie cartacee dei progetti presentati, con lettera di accompagnamento a firma del legale rappresentante del Destinatario Istituzionale (DI) proponente.

In relazione alla valutazione delle proposte presentate per i progetti cofinanziati, la Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria, nominerà un gruppo di esperti della materia oggetto della ricerca, in numero non superiore a tre. Tali esperti partecipano al Comitato Paritetico, tra soggetto pubblico ed impresa, al fine di approvare il progetto e di definire il piano esecutivo globale del programma di ricerca finanziato.

Il Ministero, avvalendosi della Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria, si riserva di richiedere un coordinamento o una aggregazione di progetti tra loro simili o complementari.

La valutazione dei progetti sarà effettuata dal Ministero della Salute che si avvarrà della Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria.

 

6. EROGAZIONE DEI FONDI

I progetti vengono finanziati nei limiti delle disponibilità finanziarie, con riferimento ad un unico
esercizio finanziario.

L'erogazione dei fondi avviene secondo le procedure normativamente previste per i singoli DI, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi e su presentazione delle rendicontazioni finanziarie e delle relazioni scientifiche.

Per tutti i D.I. l'erogazione avviene secondo il seguente schema:

  • 60% al momento della comunicazione dell'inizio dei lavori;
  • 30% in rate collegate allo stato di avanzamento dei lavori;
  • 10% alla presentazione della rendicontazione finanziaria e della relazione scientifica finale.

L'attività di verifica e monitoraggio è di competenza del Ministero, che si avvale della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria. Sulla base della normativa vigente, si può sospendere l'erogazione del fondo dei progetti ammessi al finanziamento, nel caso in cui dalle rendicontazioni finanziarie e dalle relazioni scientifiche annuali e dal monitoraggio risulti impossibile raggiungere gli obiettivi prefissati.

Per assicurare la massima trasparenza, vengono resi pubblici sul sito web del Ministero della Salute i progetti strategici finanziati, le unità operative partecipanti, i risultati riassuntivi delle rendicontazioni scientifiche parziali e definitive, le attività ufficiali previste dal Ministero per la divulgazione dei risultati.

La presente nota è pubblicata sul sito web www.ministerosalute.it

IL MINISTRO
f.to Sirchia

ALLEGATI:
1 - Tematiche proposte
2 - Modulistica (All.A / All.B)

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Data di pubblicazione: 12 giugno 2003, ultimo aggiornamento