L’accesso civico “generalizzato” è il diritto di chiunque di richiedere i documenti o i dati detenuti dal Ministero della salute, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis di detto decreto legislativo.

Come esercitare il diritto

L’istanza di accesso civico generalizzato, che non richiede motivazione, deve identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o i dati per i quali si fa richiesta; non sono ammesse, quindi, richieste generiche.

L’amministrazione non è tenuta a produrre documenti, dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza.

Per formulare la richiesta è possibile utilizzare l’apposito modulo di richiesta di accesso civico generalizzato (formato doc, 20 Kb) (formato pdf, 300 Kb).

A chi presentare la richiesta

Il modulo di richiesta di accesso civico generalizzato (formato doc, 20 Kb) (formato pdf, 300 Kb) può essere presentato alternativamente ad uno dei seguenti destinatari:

  • all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti. Consulta la pagina dell'Organigramma dove sono indicati gli uffici e le loro funzioni, la sede, gli indirizzi di posta elettronica e di posta elettronica certificata

  • all’Ufficio Relazioni con il pubblico

La richiesta può essere presentata personalmente presso gli uffici o per posta ovvero in via telematica.


Procedimento

Decide sulle istanze l’Ufficio competente nella materia cui si riferisce la richiesta (competenza ratione materiae), comprese le ipotesi nelle quali si tratti di un Ufficio periferico.

Il procedimento si conclude con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.

Se l’Amministrazione individua controinteressati, ai sensi dell’articolo 5 bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi i quali, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, possono presentare una motivata opposizione, utilizzando, preferibilmente, l’apposito modulo di richiesta di opposizione (pdf. 126 KB)

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico devono essere motivati.  


Mezzi di tutela

Nei casi di diniego totale o parziale o di mancata risposta da parte dell’ufficio competente entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la trasparenza, utilizzando, preferibilmente, l’apposito modulo di richiesta di riesame (pdf. 182 KB), che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.

Anche il controinteressato può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la trasparenza, utilizzando, preferibilmente, l’apposito modulo di richiesta di riesame del controinteressato (pdf. 136 KB)

Nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti detenuti dal Responsabile medesimo, competente a decidere sulla richiesta di riesame è, ai sensi del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, l’ufficio sovraordinato e, in mancanza, un ufficio di livello apicale.

Nei casi di inerzia dell’amministrazione, resta ferma la possibilità di ricorrere al titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2, comma 9 bis, della l. 241 del 1990.

Avverso la decisione dell’amministrazione può essere proposto, entro trenta giorni, ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo (d. lgs. 104 del 2010).


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Data di pubblicazione: 7 febbraio 2017, ultimo aggiornamento 8 agosto 2022