Le farmacie, gli esercizi commerciali di cui all’articolo 5 del decreto legge n. 223/2006 convertito con la Legge n. 248 del 4 agosto 2006 e i grossisti autorizzati alla vendita diretta che intendono vendere on line medicinali veterinari senza obbligo di prescrizione, nonché altri esercizi commerciali, limitatamente ai medicinali veterinari di cui all’articolo 90 del decreto legislativo n.193/2006, richiedono l’inserimento nell’elenco dei rivenditori al dettaglio autorizzati.
Contestualmente devono richiedere il rilascio da parte del Ministero del logo identificativo nazionale da apporre sulle pagine del sito internet attraverso le quali si effettua la vendita.
Ogni sito web internet è associato ad un unico sito logistico di una farmacia o di un altro rivenditore autorizzato o di un esercizio commerciale.
Le farmacie, gli esercizi commerciali di cui all’articolo 5 del decreto legge n. 223/2006 convertito con la Legge n. 248 del 4 agosto 2006 e i grossisti autorizzati alla vendita diretta che intendono vendere on line medicinali veterinari senza obbligo di prescrizione, oppure altri esercizi commerciali non registrati che intendono vendere on line limitatamente ai medicinali veterinari di cui all’articolo 90 del decreto legislativo n.193/2006.
Le farmacie, gli esercizi commerciali di cui all’articolo 5 del decreto legge n. 223/2006 convertito con la Legge n. 248 del 4 agosto 2006 e i grossisti autorizzati alla vendita diretta sono già identificati nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della Salute, devono aggiornare i propri dati indicando la volontà di effettuare la vendita a distanza dei medicinali veterinari autorizzati senza obbligo di prescrizione.
Gli altri esercizi commerciali non registrati che intendono vendere a distanza, limitatamente ai medicinali veterinari di cui all’articolo 90 del decreto legislativo n.193/2006, autorizzati senza obbligo di prescrizione e che possono essere venduti al di fuori delle farmacie, registrano il proprio esercizio commerciale nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) e, qualora sia previsto, notificano l’intenzione di vendere a distanza alla dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero alle altre autorità competenti.
Per ottenere la registrazione nell’elenco delle farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita on line, è necessario compilare ed inviare tramite PEC il modulo online riportato nella sezione “modulistica” con le seguenti informazioni:
Ove previsto, fornire la Notifica enti territoriali
Copia (o estremi) del documento di identità del richiedente
Entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta completa di allegati trasmessa via PEC
Tariffa: Non è previsto il pagamento di alcuna tariffa
Non è prevista la comunicazione dell'esito
Non è prevista la pubblicazione dell'esito
Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE
Consulta il Trovanormesalute
Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio 4 - Medicinali veterinari
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Data ultimo aggiornamento: 31 agosto 2023