Il decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 2 del 3 gennaio 2024 recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, ai sensi dell’articolo 17 della legge 4 agosto 2022, n. 127” ha, di fatto, abrogato e sostituito il:
L’articolo 2 del predetto decreto legislativo, al comma 2, lettera b), introduce la definizione di sistema informativo di tracciabilità, vale a dire il sistema informativo di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi, composto dal:
L’articolo 16 e l’allegato IV del predetto decreto legislativo definiscono gli attori, le responsabilità e le regole informatiche.
Il sistema informativo di tracciabilità, nato nel 2019, ha l’obiettivo di monitorare i medicinali veterinari e i mangimi medicati lungo la catena distributiva, attraverso l’integrazione con il sistema informativo per la tracciabilità dei farmaci ad uso umano previsto dall’art. 40 della Legge n. 39 del 2002 e disciplinato, per quanto riguarda il monitoraggio della distribuzione intermedia, dal decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004 (G. U. n. 2 del 4 gennaio 2005).
La tracciabilità dei medicinali veterinari, attraverso l’alimentazione della Banca Dati Centrale della Tracciabilità del Farmaco, si applica ai medicinali autorizzati all’immissione in commercio in Italia, destinati alla somministrazione ad animali.
Con l’obbligatorietà della ricetta elettronica veterinaria (REV) e delle registrazioni in formato elettronico dei trattamenti degli animali destinati alla produzione di alimenti, il sistema consente di monitorare tutti i medicinali e i mangimi medicati/prodotti intermedi destinati all’uso in veterinaria, dalla prescrizione-erogazione fino alla registrazione delle informazioni dei trattamenti effettuati.
La ricetta elettronica veterinaria offre una serie di vantaggi:
Gli attori coinvolti sono:
Il medico veterinario è l’unica figura professionale che può prescrivere un medicinale soggetto a prescrizione per la cura degli animali. La ricetta elettronica veterinaria è identificata da un Numero Ricetta e da un PIN di 4 cifre generato dal sistema al momento dell’emissione da parte del medico veterinario.
Prescrizione e Consultazione
Attraverso il portale www.vetinfo.sanita.it e sul sito www.ricettaelettronicaveterinaria.it i medici veterinari, i farmacisti, i grossisti, i distributori di gas medicinali, i mangimifici, gli allevatori e i proprietari di animali possono richiedere le credenziali, registrarsi e operare in base alle caratteristiche e i compiti del proprio profilo.
Per emettere la ricetta, i medici veterinari possono anche utilizzare anche una App scaricabile dagli app store:
Per consultare e scaricare le ricette, tutti i cittadini possono accedere alla App Mobile “cerca ricetta” dal sito vww.ricettaveterinariaelettronica.it
Il proprietario o detentore di un animale da affezione (PET) può consultare e scaricare le proprie ricette elettroniche veterinarie, senza preventiva registrazione, attraverso App Mobile “cerca ricetta” dal sito vww.ricettaveterinariaelettronica.it mediante il Numero Ricetta e il PIN, oppure, più semplicemente, tramite il proprio Codice Fiscale e il PIN a 4 cifre. Per l'utilizzo di tale funzionalità non è necessaria una preventiva registrazione.
Anche il proprietario o detentore degli animali da produzione di alimenti può consultare e scaricare le proprie ricette veterinarie elettroniche del proprio allevamento, senza preventiva registrazione, attraverso App Mobile “cerca ricetta” dal sito vww.ricettaveterinariaelettronica.it mediante il Numero Ricetta e il PIN, oppure tramite il codice dell'azienda zootecnica (codice identificativo dell’unità epidemiologica).
Tuttavia, il proprietario o detentore degli animali da produzione di alimenti, secondo l’articolo 108 del Regolamento (UE) 2019/6, è responsabile della conservazione delle registrazioni dei medicinali che utilizzano sugli animali destinati alla produzione di alimenti.
Pertanto, registrandosi al Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza (VETINFO), esso può avere pieno accesso ai servizi messi a disposizione per:
Come descritto nell’Allegato IV del decreto legislativo, ferma restando la responsabilità nell’adempimento dei rispettivi obblighi, i proprietari e i detentori degli animali destinati alla produzione di alimenti possono farsi assistere nelle attività di inserimento delle registrazioni dei trattamenti da:
I cittadini, i proprietari o detentori degli animali da produzione di alimenti, possono rivolgersi al farmacista fornendo il numero della ricetta e il PIN o, più semplicemente, il proprio codice fiscale e il PIN. Se si è un allevatore si potrà fornire anche il codice azienda e il PIN.
Il farmacista sarà in grado, in questo modo, di acquisire la prescrizione digitale e di consegnare il medicinale prescritto al cliente.
All’indirizzo www.ricettaveterinariaelettronica.it, gli addetti ai lavori e i cittadino possono anche:
Sul canale YouTube del Ministero della salute è a disposizione un video esplicativo sull’argomento.
Consulta le note esplicative:
Altre informazioni
Per il supporto è attivo un servizio di assistenza tecnica del Centro Servizi Nazionale c/o l’IZSAM - dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14 - tramite i seguenti contatti:
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Per le farmacie: accesso tramite il sistema Tessera Sanitaria del sito MEF
Data di ultimo aggiornamento 9 gennaio 2025