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Persona qualificata di un sito di fabbricazione di medicinali veterinari

Persona qualificata di un sito di fabbricazione di medicinali ad uso veterinario


Il titolare di un’autorizzazione alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario dispone in modo permanente dei servizi di almeno una persona qualificata.

La funzione di persona qualificata presso un sito di fabbricazione di medicinali ad uso veterinario può essere svolta solo se si è in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 218 del 7 dicembre 2023 e dell’art.97 del Regolamento (UE) 2019/6:

  • diploma, a ciclo unico o di laurea magistrale nelle classi di lauree di possibile equiparazione ai sensi dell'articolo 17, comma 95, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127, nelle discipline di cui all'articolo 97, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/6
  • iscrizione all'albo del relativo ordine professionale
  • esperienza pratica di cui all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/6

Ogni sostituzione, aggiunta e cessazione di persona qualificata di un sito di fabbricazione dei medicinali ad uso veterinario deve essere notificata al ministero della salute.

Consulta la scheda servizi in Moduli e servizi on line



Data di ultimo aggiornamento 3 settembre 2024



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