Il titolare di un’autorizzazione alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario dispone in modo permanente dei servizi di almeno una persona qualificata.
La funzione di persona qualificata presso un sito di fabbricazione di medicinali ad uso veterinario può essere svolta solo se si è in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 218 del 7 dicembre 2023 e dell’art.97 del Regolamento (UE) 2019/6:
Ogni sostituzione, aggiunta e cessazione di persona qualificata di un sito di fabbricazione dei medicinali ad uso veterinario deve essere notificata al ministero della salute.
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Data di ultimo aggiornamento 3 settembre 2024