Home / News e media - Notizie / Buono acquisto per le richieste di sostanze stupefacenti, indicazioni e chiarimenti

Buono acquisto per le richieste di sostanze stupefacenti, indicazioni e chiarimenti

Dal il 21 maggio 2014 è entrata in vigore la legge 16 maggio 2014, n. 79 che ha modificato il Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.

La legge ha abrogato l'articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 309 del 1990 (Testo unico degli stupefacenti) che regolava l'uso del buono acquisto diviso in tre sezioni.

Con l’abrogazione dell’articolo 39 del Testo unico non è più utilizzabile il buono acquisto in tre sezioni; le farmacie e le società autorizzate al commercio all’ingrosso di medicinali stupefacenti devono utilizzare, per l’acquisto, vendita o cessione di sostanze stupefacenti o medicinali a base di stupefacenti il modello in quattro copie previsto dal Decreto ministeriale del 18 dicembre 2006.

Per coloro che già utilizzavano il modello in quattro copie non vi è alcun cambiamento. Diversamente coloro che utilizzavano ancora il Buono acquisto in tre sezioni devono iniziare ad usare il modello in quattro copie con numerazione progressiva annuale dal n. 1, a partire dalla data del 21 maggio 2014.  


Tutte le indicazioni e alcuni chiartimenti per l'uso del Buono acquisto sono disponibili in questa sezione alla pagina Buono acquisto

Consulta:

 

 



Data di ultimo aggiornamento 19 giugno 2014


Condividi

Tag associati a questa pagina


News e Media