Home / News e media - Notizie / Testo unico sugli stupefacenti, le ultime modifiche

Testo unico sugli stupefacenti, le ultime modifiche

A seguito della conversione con legge 16 maggio 2014, n. 79 del DL 36/14, sono state apportate alcune modifiche al DPR 309/90, testo unico sugli stupefacenti, di particolare interesse per gli operatori sanitari e per le aziende che operano nel settore dei medicinali a base di stupefacenti, che  sono riportate di seguito, per la parte di competenza dell’Ufficio Centrale Stupefacenti.

  1. Le modifiche apportate alla tabella dei medicinali, divisa in cinque sezioni, sono  esclusivamente relative al cambio della denominazione (“tabella dei medicinali” al posto della precedente denominazione: “tabella II”) e al riferimento al regime di dispensazione, riportato in testa alle cinque sezioni. Pertanto gli stampati  dei medicinali soggetti alla disciplina del DPR 309/90 potranno essere modificati da parte dei titolari di AIC riportando dopo la frase  “DA VENDERSI DIETRO PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICA”  anche la frase “SOGGETTO ALLA DISCIPLINA DEL DPR 309/90 – TABELLA DEI MEDICINALI  Sezione … (A o B o C o D o E)”, con la stessa procedura individuata dall’AIFA per la modifica degli stampati a seguito di una nuova disposizione normativa (cfr. D.Leg.vo 219/06).

  2. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 19 come modificato dalla legge 79/14, non possono essere rilasciate le autorizzazioni previste dall’articolo 17 del DPR 309/90, a soggetti e persone fisiche, o legali rappresentanti di enti, che abbiano avuto condanne o sanzioni ai sensi degli articoli 73, 74 e 75 del citato DPR. In tali casi, sono immediatamente revocate anche le autorizzazioni già rilasciate.  I titolari di autorizzazione, pertanto, sono tenuti a comunicare immediatamente al Ministero eventuali sanzioni o condanne subite, al fine dell’emissione del provvedimento di revoca dell’autorizzazione in essere, che è comunque da intendersi revocata ai sensi della norma vigente. I soggetti richiedenti la prima autorizzazione o il rinnovo devono dichiarare di non avere subito tali fattispecie di sanzioni o condanne e di non avere carichi pendenti, come di consueto.

  3. Con l’abrogazione dell’articolo 39 del DPR 309/90 non è più utilizzabile il bollettario buoni acquisto di modello conforme a quanto previsto dal DM 20 aprile 1976, sostituito dal modello per le richieste singole e cumulative di sostanze stupefacenti o psicotrope e delle relative composizioni medicinali di modello conforme a quanto previsto dal DM 18/12/2006. I bollettari di vecchio modello parzialmente utilizzati devono essere chiusi con riferimento alla legge 79/14 e conservati in farmacia per lo stesso tempo dei registri di entrata e uscita. Eventuali bollettari ancora inutilizzati possono essere restituiti all’Ordine che li aveva consegnati. Gli ordini effettuati con il vecchio modello dopo l’entrata in vigore della legge 79/14, devono essere sostituiti utilizzando il BA di  modello conforme a quanto previsto dal DM 18/12/2006.

  4. Restano ferme le disposizioni di cui al DM 16 novembre 2007 relativo alla consegna dei medicinali per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei con i medicinali della sezione A della Tabella dei medicinali.

  5. Restano ferme le disposizioni di cui al DM 16 novembre 2007 recante norme concernenti la detenzione ed il trasporto di medicinali stupefacenti o psicotropi inclusi nella Tabella dei medicinali da parte di cittadini che si recano all'estero e di cittadini in arrivo nel territorio italiano.

Consulta l'area Medicinali stupefacenti e precursori di droghe



Data di ultimo aggiornamento 4 giugno 2014


Condividi

Tag associati a questa pagina


News e Media