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Semplificazione delle modalità prescrittive dei farmaci per la terapia del dolore

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Data ultima verifica: 15 maggio 2020


Domande e risposte (Mostra risposte)

Perché la ricollocazione nella sezione D della tabella dei medicinali analgesici oppiacei non in forma farmaceutica parenterale per la terapia del dolore consente di utilizzare la ricetta ordinaria, anziché quella del ricettario “a ricalco”(RMR).

Per la prescrizione di medicinali dell’allegato III-bis rimasti nella sezione A della tabella dei medicinali (forme farmaceutiche parenterali), se prescritti per la terapia del dolore e per la prescrizione di medicinali dell’allegato III-bis ricollocati nella sezione D della tabella dei medicinali, in forma non iniettabile.

La ricetta è non ripetibile e viene ritirata dal farmacista. La prescrizione può essere effettuata anche in modalità dematerializzata.

Esclusivamente per i farmaci collocati nella sezione D della tabella dei medicinali. La ricetta è non ripetibile e quindi va rinnovata volta per volta.

Per i medicinali dell’allegato III-bis rimasti nella sezione A della tabella dei medicinali prescritti per la terapia del dolore, si può utilizzare anche il ricettario SSN, in alternativa al RMR, ma non può mai essere utilizzata la ricetta ordinaria non rimborsabile (bianca).
Se invece i medicinali inclusi nella sezione A della tabella dei medicinali sono prescritti per trattamenti diversi dalla terapia del dolore deve essere utilizzato esclusivamente il ricettario “a ricalco”(RMR).

Se prescritti per la terapia del dolore, con ricetta rossa SSN, anche in modalità dematerializzata, oppure con ricetta RMR. In questo caso non è utilizzabile la ricetta non rimborsabile, bianca.

Se invece questi medicinali sono prescritti per trattamenti diversi dalla terapia del dolore deve essere utilizzato esclusivamente il ricettario speciale (RMR).

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