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Composizione delle tabelle allegate al Testo Unico delle sostanze stupefacenti

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Data ultima verifica: 15 maggio 2020


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La legge, nel modificare l’articolo 14 del Testo Unico, ha introdotto un ulteriore criterio per la formazione delle tabelle, dando la possibilità di includere nella sezione D della tabella dei medicinali, alcuni composti medicinali utilizzati nella terapia del dolore, elencati nell’allegato III-bis, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale.

Per modificare le tabelle è necessario un decreto ministeriale di aggiornamento o integrazione.

Con il decreto 31 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2010, è stata modificata la sezione D della ex tabella II, denominata tabella dei medicinali dal 2014, allegata al Testo Unico, in base ai nuovi criteri introdotti dalla legge 38/10.

L’attuale sezione D della tabella dei medicinali è uguale a quella derivante dall’applicazione in via temporanea dell’ordinanza 16 giugno 2009, nelle more della modifica dell’articolo 14 del testo Unico, disposta dalla legge 38/10.

Quelli elencati nell’allegato III-bis utilizzati per la terapia del dolore (ad esclusione della buprenorfina per somministrazioni a uso diverso da quello transdermico e del metadone), limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale.

La buprenorfina per somministrazioni a uso diverso da quello transdermico, il metadone, gli altri farmaci dell’allegato III-bis in forma iniettabile o prescritti per trattamenti diversi da quello della terapia del dolore.
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