Il Ministero rilascia alle aziende autorizzate alla fabbricazione, all’impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti e psicotrope e di medicinali compresi nelle Tabelle di cui all’art 13 del DPR 309/90 e s.m.i. e che intendano effettuare delle operazioni commerciali tra l’Italia ed un paese estero, sia comunitario, sia extracomunitario:
Permessi di importazione
Permessi di esportazione
Per la procedura relativa alla durata dell’emergenza da COVID – 19. vedi: Procedure semplificate per i permessi import/export di sostanze stupefacenti e precursori, per la durata dell’emergenza da COVID – 19
Importazione di medicinali stupefacenti registrati provenienti da paesi extraeuropei
Pertanto la ditta nella richiesta di decreto autorizzativo dovrà specificare per ogni singolo prodotto, se i lotti vengono importati in stato di quarantena o in stato di lotto rilasciato, avendo cura di specificare presso quale magazzino/officina saranno detenuti e di indicare sul modello utilizzato per le richieste di importazione, lo stato del lotto (rilasciato/stato di quarantena).
Per conoscere le procedure e scaricare i moduli consulta in quest'area la sezione Servizi on line > Stupefacenti.
Data di ultimo aggiornamento 24 gennaio 2022